Accertamento tributario fondato su verifiche bancarie - Risultanze dei conti bancari intestati ai soci della società verificata - Utilizzabilità non
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Segnalato da FrancoIonadi Euro Sentenza
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In tema di accertamento dell'IVA nei confronti di società di persone, gli uffici finanziari, nell'esercizio dei poteri ad essi attribuiti dall'art. 51 del d.P.R. 26 ottobre 1972, n.633, possono utilizzare le risultanze dei conti bancari intestati ai soci solo quando provino, offrendo al giudice utili elementi di valutazione, anche se di carattere presuntivo, la loro effettiva riferibilità totale o parziale, al di là della intestazione formale, alla stessa società. Ciò in quanto la società di persone, cui pure i soci sono legati da un vincolo più forte rispetto a quello presente in altri tipi di società, è dotata di una sua autonomia patrimoniale.
Di seguito riportiamo una segnalazione, inserita su questa sezione il 24.8.2001, e concernente la medesima tematica:
"In tema di IVA, l'art. 51, secondo comma, nn. 2 e 7 del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633 - che accorda all'ufficio il potere di richiedere agli istituti di credito notizie dei movimenti sui conti bancari intrattenuti dal contribuente e di presumere la loro inerenza ad operazioni imponibili, ove non si deduca e dimostri che i movimenti medesimi siano stati conteggiati nella dichiarazione annuale o siano ricollegabili ad atti non soggetti a tassazione - non trova applicazione con riguardo a conti bancari intestati esclusivamente a persone diverse, ancorche' legate al contribuente da vincoli familiari o commerciali, salvo che l'ufficio opponga e poi provi in sede giudiziale che l'intestazione a terzi e' fittizia o comunque e' superata, in relazione alle circostanze del caso concreto, dalla sostanziale imputabilita' al contribuente medesimo delle posizioni creditorie e debitorie annotate sui conti." (Cassazione 28.6.2001 n. 8826)
La sentenza in questione esclude la automatica utilizzabilità di dati ed elementi relativi a conti bancari intestati esclusivamente a soggetti terzi (anche se legati al contribuente da vincoli familiari o aziendali), subordinandola alla prova, da parte dell'amministrazione finanziaria, della fittizietà della intestazione formale e, quindi, della sostanziale riferibilità al contribuente delle movimentazioni bancarie.
Del resto, la Corte, con pronuncia del 21.6.2001 n. 8457, segnalata su questa sezione il 23 Luglio scorso, relativa ad accertamento fondato su verifica di conti cointestati al contribuente e a un terzo, aveva già rimarcato la necessità della prova dell'effettivo collegamento e della concreta riferibilità delle operazioni bancarie al contribuente accertato.
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2003-04-23 Segnalato da FrancoIonadi Euro Sentenza
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