Diritto Tributario

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A cura dell'avv. Franco Ionadi e del dott. Spataro



IRAP - Confermata la legittimità costituzionale - Ordinanza Corte Costituzionale n. 124 del 10.4.2003 (Tributario)


2003-04-23
abstract: IRAP - Confermata la legittimità costituzionale - Ordinanza Corte Costituzionale ...

Segnalato da FrancoIonadi Euro


O

ORDINANZA N.124

ANNO 2003



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori:

- Riccardo CHIEPPA Presidente

- Gustavo ZAGREBELSKY Giudice

- Valerio ONIDA "

- Carlo MEZZANOTTE "

- Guido NEPPI MODONA "

- Piero Alberto CAPOTOSTI "

- Annibale MARINI "

- Franco BILE "

- Giovanni Maria FLICK "

- Ugo DE SIERVO "

- Romano VACCARELLA "

- Alfio FINOCCHIARO "



ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 1, comma 2; 3, comma 1, lettera c); 5, commi 1 e 2, ultima parte; 11, comma 1, lettera c), e 36 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 (Istituzione dell’imposta regionale sulle attività produttive, revisione degli scaglioni, delle aliquote e delle detrazioni dell’Irpef e istituzione di una addizionale regionale a tale imposta, nonché riordino della disciplina dei tributi locali), come modificato dal decreto legislativo 10 aprile 1998, n. 137, e dal decreto legislativo 19 novembre 1998, n. 422, promosso con ordinanza del 9 maggio 2001 dalla Commissione tributaria provinciale di Ancona sul ricorso proposto da Drago Marco ed altri contro l’Agenzia dell’entrate Imposte dirette di Senigallia, iscritta al n. 529 del registro ordinanze 2002 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 48, prima serie speciale, dell’anno 2002.

Udito nella camera di consiglio del 13 marzo 2003 il Giudice relatore Annibale Marini.

Ritenuto che la Commissione tributaria provinciale di Ancona, con ordinanza del 9 maggio 2001, ha sollevato, in riferimento agli artt. 3, 23 e 53 della Costituzione, questione di legittimità costituzionale degli artt. 1, comma 2; 3, comma 1, lettera c); 5, commi 1 e 2, ultima parte; 11, comma 1, lettera c), e 36 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 (Istituzione dell’imposta regionale sulle attività produttive, revisione degli scaglioni, delle aliquote e delle detrazioni dell’Irpef e istituzione di una addizionale regionale a tale imposta, nonché riordino della disciplina dei tributi locali), come modificato dal decreto legislativo 10 aprile 1998, n. 137, e dal decreto legislativo 19 novembre 1998, n. 422;

che – secondo il rimettente - l’art. 11, comma 1, lettera c), numeri 1), 3) e 6), contrasterebbe con gli evocati parametri costituzionali non consentendo la deduzione dalla base imponibile dei costi per il personale dipendente e per i collaboratori e di quelli per interessi passivi;

che l’art. 3 si porrebbe in contrasto con il principio di eguaglianza parificando, senza giustificazione, i soggetti esercenti un’attività professionale agli imprenditori;

che l’art. 36 violerebbe gli artt. 3 e 53 della Costituzione in quanto porrebbe a carico di una sola categoria di soggetti l’onere di contribuzione al Servizio sanitario nazionale, precedentemente gravante su tutte le persone fisiche;

che l’art. 1, comma 2, violerebbe infine l’art. 3 della Costituzione stabilendo l’indeducibilità dell’IRAP ai fini delle imposte dirette.

Considerato che la questione riguardante l’art. 5, commi 1 e 2, ultima parte, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 (Istituzione dell’imposta regionale sulle attività produttive, revisione degli scaglioni, delle aliquote e delle detrazioni dell’Irpef e istituzione di una addizionale regionale a tale imposta, nonché riordino della d


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2003-04-23 Segnalato da FrancoIonadi Euro








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