Diritto Tributario

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A cura dell'avv. Franco Ionadi e del dott. Spataro



La legge di delega al Governo per la riforma fiscale - Legge 7.4.2003 n. 80 in GU 18.4.2003 n. 91 (Tributario)


2003-04-22
abstract: La legge di delega al Governo per la riforma fiscale - Legge 7.4.2003 n. 80 in G ...

Segnalato da FrancoIonadi Euro


L

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Promulga
la seguente legge:

ART. 1. - Delega per la riforma del sistema fiscale statale
1. Il Governo è delegato ad adottare uno o più decreti legislativi recanti la riforma del sistema fiscale statale. Il nuovo sistema si basa su cinque imposte ordinate in un unico codice: imposta sul reddito, imposta sul reddito delle società, imposta sul valore aggiunto, imposta sui servizi, accisa.

ART. 2. - Codificazione
1. Il codice è articolato in una parte generale ed in una parte speciale. La parte generale ordina il sistema fiscale sulla base dei seguenti principi:
a) la legge disciplina gli elementi essenziali dell'imposizione, nel rispetto dei principi di legalità, di capacità contributiva, di uguaglianza;
b) le norme fiscali si adeguano ai principi fondamentali dell'ordinamento comunitario e non pregiudicano l'applicazione delle convenzioni internazionali in vigore per l'Italia;
c) le norme fiscali, in coerenza con le disposizioni contenute nella legge 27 luglio 2000, n. 212, recante disposizioni in materia di statuto dei diritti del contribuente, sono informate ai principi di chiarezza, semplicità, conoscibilità effettiva, irretroattività;
d) è vietata la doppia imposizione giuridica;
e) è vietata l'applicazione analogica delle norme fiscali che stabiliscono il presupposto ed il soggetto passivo dell'imposta, le esenzioni e le agevolazioni;
f) è garantita la tutela dell'affidamento e della buona fede nei rapporti tra contribuente e fisco;
g) è introdotta una disciplina, unitaria per tutte le imposte, del soggetto passivo, dell'obbligazione fiscale, delle sanzioni e del processo, prevedendo, per quest'ultimo, l'inclusione dei consulenti del lavoro e dei revisori contabili tra i soggetti abilitati all'assistenza tecnica generale. La disciplina dell'obbligazione fiscale prevede principi e regole, comuni a tutte le imposte, su dichiarazione, accertamento e riscossione;
h) è previsto il progressivo innalzamento del limite per la compensazione dei crediti di imposta;
i) la disciplina dell'obbligazione fiscale minimizza il sacrificio del contribuente nell'adempimento degli obblighi fiscali;
l) la sanzione fiscale amministrativa si concentra sul soggetto che ha tratto effettivo beneficio dalla violazione;
m) la sanzione fiscale penale è applicata solo nei casi di frode e di effettivo e rilevante danno per l'erario;
n) è prevista l'introduzione di norme che ordinano e disciplinano istituti giuridici tributari destinati a finalità etiche e di solidarietà sociale.
2. La parte speciale del codice raccoglie le disposizioni concernenti le singole imposte di cui alla presente legge.
3. Il codice può essere derogato o modificato solo espressamente.

ART. 3. - Imposta sul reddito
1. Dato l'obiettivo di ridurre a due le aliquote dell'imposta sul reddito, rispettivamente pari al 23 per cento fino a 100.000 euro e al 33 per cento oltre tale importo, nel rispetto dei principi della codificazione, la riforma dell'imposta sul reddito si articola sulla base dei seguenti principi e criteri direttivi:
a) inclusione, tra i soggetti passivi dell'imposta, degli enti non commerciali;
b) conservazione del regime di imposizione previsto per le società di persone residenti e soggetti equiparati;
c) per quanto riguarda l'imponibile:
1) identificazione, in funzione della soglia di povertà, di un livello di reddito minimo personale, tenendo conto delle condizioni familiari anche al fine di meglio garantire la progressività dell'imposta, escluso da imposizione;
2) progressiva sostituzione delle detrazioni con deduzioni;
3) articolazione delle deduzioni in funzione dei seguenti valori e criteri:
famiglia, con particolare riferimento alle famiglie monoreddito, al numero dei figli, degli anziani e dei


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2003-04-22 Segnalato da FrancoIonadi Euro








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