Diritto Tributario

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A cura dell'avv. Franco Ionadi e del dott. Spataro



Accertamento tributario - In base ai parametri - Infondatezza della questione di legittimità costituzionale sollevata sotto diversi profili - Sentenza


2003-04-21
abstract: Accertamento tributario - In base ai parametri - Infondatezza della questione di ...

Segnalato da FrancoIonadi Euro


R

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

- Riccardo CHIEPPA Presidente

- Gustavo ZAGREBELSKY Giudice

- Valerio ONIDA "

- Carlo MEZZANOTTE "

- Fernanda CONTRI "

- Guido NEPPI MODONA "

- Piero Alberto CAPOTOSTI "

- Annibale MARINI "

- Franco BILE "

- Giovanni Maria FLICK "

- Francesco AMIRANTE "

- Ugo DE SIERVO "

- Romano VACCARELLA "

- Paolo MADDALENA "

- Alfio FINOCCHIARO "

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nei giudizi di legittimità costituzionale dell’art. 3, commi 181, 182, 183, 184, 185, 186, 187, 188 e 189, della legge 28 dicembre 1995, n. 549 (Misure di razionalizzazione della finanza pubblica), promossi con ordinanze del 10 luglio 2001 dalla Commissione tributaria provinciale di Sassari e del 28 giugno 2001 (n. 4 ordinanze) dalla Commissione tributaria provinciale di Catania, iscritte ai nn. 92, 298, 299, 300 e 301 del registro ordinanze 2002 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica nn. 11 e 25, prima serie speciale, dell’anno 2002.

Visti gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

udito nella camera di consiglio del 15 gennaio 2003 il Giudice relatore Romano Vaccarella.

Ritenuto in fatto

1.- Nel corso di un processo tributario, intrapreso da una farmacista di Cargeghe avverso un avviso di accertamento dell’Ufficio delle entrate di Sassari col quale veniva rettificato, determinando maggiori ricavi, il reddito d’impresa ed il volume di affari dichiarato dalla contribuente in relazione all’anno 1995 ai fini IRPEF, IVA e CSSN, la Commissione tributaria provinciale di Sassari, con ordinanza del 10 luglio 2001, ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell'art. 3, commi 181, 182, 183, 184, 185, 186, 187, 188 e 189, della legge 28 dicembre 1995, n. 549 (Misure di razionalizzazione della finanza pubblica) per asserito contrasto con gli articoli 3 e 53 della Costituzione.

1.1.- In punto di fatto, il giudice rimettente riferisce che l’avviso di accertamento impugnato, richiamando l’art. 39, primo comma, lettera d) del d.P.R. n. 600 del 29 settembre 1973, motiva lo scostamento dei ricavi dichiarati dalla farmacista rispetto a quelli attribuibili in base ai parametri previsti dal d.P.C.m. 29 gennaio 1996, ritenendo sussistere una presunzione grave, precisa e concordante che legittimerebbe l’ufficio a procedere ai sensi dell’art. 3, comma 181, della legge n. 549 del 1995. Nel corso del giudizio, la ricorrente aveva lamentato che "i commi 181 e 189 della citata legge n. 549 del 1995 violerebbero il principio di uguaglianza contenuto nell’art. 3 della Costituzione in quanto non prevederebbero l’utilizzo differenziato dei parametri in relazione alla dislocazione territoriale delle attività imprenditoriali omettendo di considerare le differenti realtà economiche che ne derivano e che influiscono in maniera determinante sulla capacità di reddito di coloro che svolgono identica professione o impresa"; ciò che sarebbe tanto più vero per le imprese operanti in Sardegna, quale territorio riconosciuto come particolarmente disagiato.

Costituitosi in giudizio, l’Ufficio delle entrate, richiamando le circolari ministeriali nn. 117/96 e 203/99, ha dedotto che il contribuente sarebbe tutelato da un contraddittorio diretto preliminare che avrebbe consentito all’Amministrazione di conoscere le specifiche caratteristiche dell’attività esercitata.

Di contro, la ricorrente aveva rilevato come per le imprese in contabilità semplificata (compilanti il quadro G del Mod. 740), a differenza di quelle in regime di contabilità ordinaria, non fosse prevista alcuna ispezione contabile nella fase di instaurazione del contraddittorio, con un’evidente disparità di trattamento tra soggetti imprenditoriali risolto in una posizione di maggior favore per gli imprenditori in reg


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2003-04-21 Segnalato da FrancoIonadi Euro








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