Prima casa – Agevolazioni fiscali – Mancata indicazione del termine entro cui destinare l’immobile a propria abitazione – Con
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Segnalato da FrancoIonadi Euro Sentenza
I
I benefici fiscali sono, per loro natura, subordinati al serio perseguimento - e quindi al raggiungimento - dello scopo per cui vengono concessi, e quindi l'eventuale assenza, nel provvedimento normativo costituente la fonte, della prefissione di un termine non toglie che il ritardo nella realizzazione dello scopo in questione si renda giustificato solo se rappresenti la conseguenza dell'ostacolo frapposto da circostanze obiettive quali ad esempio, nel caso dei benefici per l'acquisto della cosiddetta "prima casa" previsti dall'art.1 della legge n.168 del 1982, l'eventuale natura particolare del diritto reale concretamente acquistato (ad esempio, la mera nuda proprietà del bene), o la morte dello stesso acquirente.
2003-04-14 Segnalato da FrancoIonadi Euro Sentenza
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