Riscossione coattiva - Esperibilità dell'azione di danni contro il concessionario anche prima dell'inizio dell'esecuzione forzata - Sentenza Cassazion
abstract: Riscossione coattiva - Esperibilità dell'azione di danni contro il concessionari ...
Segnalato da FrancoIonadi Euro Sentenza
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In tema di riscossione coattiva delle imposte sui redditi, la disciplina dettata dagli artt. 53 e 54 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602 (nel testo, applicabile "ratione temporis", anteriore alle modifiche apportate dal d.lgs. 26 febbraio 1999, n. 46), secondo la quale l'azione risarcitoria
davanti al giudice ordinario non puo' essere esperita dall'esecutato durante il corso dell'esecuzione, ma solo dopo il suo compimento, deve essere interpretata, data la sua natura speciale e riduttiva rispetto alla
normativa generale, nei suoi rigorosi limiti, inerenti alla "ratio" di evitare interferenze fra l'azione in giudizio a tutela dei diritti soggettivi e l'esecuzione forzata esattoriale. Ne consegue che l'azione di
risarcimento del danno e' proponibile anche prima dell'inizio dell'esecuzione, a seguito della notificazione dell'avviso di mora, il quale e' un atto che, ai sensi dell'art. 46 del citato D.P.R. n. 602 del 1973,
precede l'inizio dell'espropriazione forzata.
In tema di riscossione coattiva delle imposte sui redditi, qualora l'esecutato proponga, davanti al giudice ordinario, azione di risarcimento del danno ex art. 54 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602 (nel testo, applicabile "ratione temporis", anteriore alle modifiche apportate dal D.Lgs. 26 febbraio 1999, n. 46), si applica la disciplina dell'art. 2043 cod. civ., con la conseguenza che incombe all'attore l'onere di provare, fra l'altro, l'ingiustizia del danno, la cui esistenza postula la dimostrazione
che le somme pagate non fossero dovute, per l'insussistenza (o l'estinzione)del credito per sanzioni amministrative, e che, quindi, l'esborso abbia determinato un'ingiusta lesione del patrimonio.
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2003-04-10 Segnalato da FrancoIonadi Euro Sentenza
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