Fermo amministrativo - Non è atto dell'esecuzione - Sentenza Tribunale Catanzaro, sez. staccata Chiaravalle Centrale 18.2.2003 (Tributario)
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Segnalato da FrancoIonadi Euro Sentenza
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"L'art. 86, c. 1, dei DPR 29.9.1973, n. 602, così come modificato dall'art. 16, e. 1, D.Lgs. 26.2.1999, n. 46 e dall'art- 1, c. 1, lett. q, decreto legislativo, 27.4.01, n. 193, si inserisce quale rimedio autonomo e diverso, rispetto alla riscossione mediate espropriazione dei beni mobili, che ha inizio con la trascrizione del pignoramento richiesto dal concessionario al Conservatore dei pubblici Registri mobiliari. Si ritiene, pertanto, che il rimedio in questione costituisca un mezzo dei quale si può avvalere il concessionario per la riscossione del credito, invece di optare direttamente per il procedimento espropriativo. Infatti, il ferno dell'autovelcolo comporta soltanto il divieto di circolazione con il mezzo e l'applicazione della sanzione nel caso di trasgressione a tale divìeto. in caso di pagamento il fermo viene revocato. Pertanto, non può qualificarsi quale atto esecutivo o quale atto prodromico ad una procedura esecutiva.
L'eccepita mancanza dei regolamento attuativo deve essere disattesa.- si ritiene, infatti, che, sulla base dei principi interpretativi del nostro ordinamento, con riferimento alla fattispecie in esame, debba continuare ad applicarsi la. normativa contenuta nel DM 7.9.1998, n. 503 (regolamento attuativo di una norma abrogata), limítatamente alle parti non incompatibili con la nuova disposizione, fino all'applicazione del regolamento attuativo della disposizione che ha sostituito la vecchia norma.
Non sussiste il requisito dei periculum in mora; ciò in quanto nel caso di integrale pagamento delle somme dovute il fermo viene revocato (art. 6 DM 7.9.1998, -n703). Il ricorrente, pertanto, può lui stesso scongiurare il verificarsi di un pregiudizio imminente ed irreparabile, pagando la somma richiesta."
Link: http://www.giuristi.thebrain.net/sententiae/civ/se
2003-04-08 Segnalato da FrancoIonadi Euro Sentenza
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