Diritto Tributario

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A cura dell'avv. Franco Ionadi e del dott. Spataro



Prima casa - Agevolazioni fiscali dell'atto di acquisto - Esclusione della cumulabilità dei benefici previsti dalla medesima legge - Sentenza Cassazio


2003-04-06
abstract: Prima casa - Agevolazioni fiscali dell'atto di acquisto - Esclusione della cumul ...

Segnalato da FrancoIonadi Euro


G

Gli atti d'acquisto di immobili ad uso abitativo compiuti e registrati nel
vigore del decreto legge 7 febbraio 1985, n. 12, convertito in legge 5
aprile 1985, n. 118, non godono del cumulo di agevolazioni "interno",
dipendente cioe' dalla stessa legge, imponendo l'art. 2, secondo comma,
all'acquirente di dichiarare, a pena di decadenza, "di non aver gia'
usufruito delle agevolazioni previste" dalla stessa disposizione. In ordine
a tale esclusione di cumulabilita' "interna" di benefici non hanno innovato
ne' l'art. 3, comma secondo, della legge 31 dicembre 1991, n. 415, che ha
introdotto il divieto di cumulo fra i due precedenti ordini di agevolazione
- quello dipendente dalla legge 22 aprile 1982, n. 168, e quello previsto
dalla citata legge n. 118 del 1985 -, ne' l'art. 7, comma nono e decimo,
della legge 23 dicembre 1998, n. 448, il quale ha, a sua volta, consentito,
per i rapporti tributari non ancora definiti, il cumulo fra le agevolazioni
ottenibili in forza dei due suddetti sistemi normativi.



Fatto - F. E.P.M., con ricorso alla Commissione tributaria provinciale
di Pisa, impugnava l'avviso di liquidazione notificatole il 27 gennaio 1995,
con cui l'ufficio del registro della stessa citta' le richiedeva il
pagamento dell'imposta nella misura normale e relativi accessori, con
riferimento al contratto di compravendita registrato in Pisa il 31 dicembre
1991, al n. 3150, essendo la contribuente decaduta dai benefici fiscali
concessi dal D.L. 7 febbraio 1985, n. 12, convertito con modificazioni nella
L. 5 aprile 1985, n. 118 (Misure finanziarie in favore delle aree ad alta
tensione abitativa) per averne gia' goduto in relazione a precedente
acquisto effettuato il 29 ottobre 1985, registrato al n. 5657.
Sosteneva la contribuente che l'agevolazione fiscale le era dovuta, in
virtu' della piu' recente normativa (art. 1, commi 2 e 3, del D.L. 23
gennaio 1993, n. 16, convertito con modificazioni nella L. 24 marzo 1993, n.
75), che consentirebbe di fruire delle riduzioni d'imposta per l'acquisto
della prima casa anche a chi ne avesse gia' goduto in base alle leggi
precedenti (art. 1 della L. 22 aprile 1982, n. 168).
Il ricorso - cui si opponeva l'ufficio, deducendo l'inapplicabilita' del
D.L. n. 16/1993, sia perche' entrato in vigore dopo l'avvenuta registrazione
dell'atto sia perche' non autorizzava la reiterazione dell'agevolazione in
base alla stessa L. n. 118/1985 (cosiddetta reiterazione "interna") - veniva
accolto dalla Commissione tributaria provinciale, con sentenza n. 121 del
1996, secondo cui le agevolazioni concesse dalle leggi n. 116/1982 e n.
118/1985 dovevano ritenersi cumulabili, in virtu' della disciplina contenuta
nella L. 31 dicembre 1991, n. 415.
Contro la sentenza sopra citata, della Commissione tributaria regionale
della Toscana, che rigettava l'appello proposto dall'ufficio, avendo
ritenuto applicabile al caso lo jus superveniens rappresentato dall'art. 7,
commi 9 e 10, della L. 23 dicembre 1998, n. 448, ricorre per cassazione il
Ministero delle finanze, denunziando, con un solo motivo, la violazione e
falsa applicazione degli artt. 2, comma 1, del D.L. 7 febbraio 1985, n. 12,
convertito con modificazioni nella L. 5 aprile 1985, n. 118, e 7, comma 9,
della L. 23 dicembre 1998, n. 448, in relazione all'art. 360, comma 1, n.
3, del codice di procedura civile.
F. E.P.M. non si e' costituita.

Diritto - Espone l'Amministrazione ricorrente che la contr


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2003-04-06 Segnalato da FrancoIonadi Euro








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