Diritto Tributario

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A cura dell'avv. Franco Ionadi e del dott. Spataro



Effetti della dichiarazione dei redditi congiunta dei coniugi in caso di cessazione della convivenza matrimoniale - Sentenza Cassazione 11.2.03 n. 20


2003-03-30
abstract: Effetti della dichiarazione dei redditi congiunta dei coniugi in caso di cessaz ...

Segnalato da FrancoIonadi Euro


A

Ai sensi dell'art. 17 della legge 13 aprile 1977, n. 114, la dichiarazione
dei redditi congiunta, consentita a coniugi non separati, costruisce una
facolta' che, una volta esercitata per libera scelta degli interessati,
produce tutte le conseguenze, vantaggiose ed eventualmente svantaggiose, che
derivano dalla legge e che ne connotano il peculiare regime, a prescindere
dalle successive vicende del matrimonio; ne consegue, pertanto, che la
responsabilita' solidale dei coniugi per il pagamento dell'imposta ed
accessori, iscritti a ruolo a nome del marito a seguito di accertamento,
prevista dall'ultimo comma del citato art. 17, non e' influenzata dal venir
meno, successivamente alla dichiarazione congiunta, della convivenza
matrimoniale per separazione personale. Ne' l'assenza di qualsiasi rilevanza
ostativa e' suscettibile di dar corpo ad un dubbio di legittimita'
costituzionale in riferimento all'art. 24 Cost., essendo da escludere che la
mancata impugnazione da parte del marito dall'avviso di mora a lui
notificato renda definitiva l'obbligazione tributaria nei confronti della
moglie separata, avendo costei la possibilita' di impugnare autonomamente
l'avviso di mora e di far valere, in tale sede, tutte le possibili ragioni
di contrasto con la pretesa tributaria, in relazione anche alla mancata
notifica diretta degli atti precedenti (e in primo luogo dell'avviso di
accertamento).





Testo:
Fatto - Raggiunta, il 2 aprile 1996, dalla notifica di un avviso di mora
relativo a cartella esattoriale emessa nel 1991, per il pagamento di lire
62.943.932, quale maggiore imponibile in Irpef e relativi interessi, L.P.
produsse rituale impugnativa. Rilevo' che l'atto si riferiva ad un avviso di
accertamento per il 1986 - anno in cui aveva presentato dichiarazione
congiunta, a mente dell'art. 17 della L. n. 114/1977, col marito G.R. -,
notificato al coniuge ex art. 140 del codice di procedura civile il 27
agosto 1990, ma del quale ella, al pari della successiva cartella
esattoriale, mai aveva avuto conoscenza legale, per essere intervenuta la
separazione giudiziale dei coniugi fin dal 6 luglio 1990. Chiese pertanto
dichiararsi illegittimo l'avviso di mora, per violazione del richiamato art.
17 della L. n. 114/1977, e, nel merito, contesto' la ripresa a tassazione di
un preteso reddito di partecipazione ad impresa in ragione del 25%. La
Commissione tributaria provinciale di Genova, con sentenza del 24 ottobre
1996, depositata col n. 280 il 5 novembre, accolse il ricorso, sotto il
primo profilo. Con la sentenza indicata in epigrafe, la Commissione
tributaria regionale della Liguria, accogliendo il gravame dell'Ufficio, ha
invece affermato il perdurare della disciplina dell'art. 17 cit., circa le
modalita' di notifica dell'atto impositivo, malgrado la separazione dei
coniugi frattanto intercorsa, "in quanto la nascita del 'momento' fiscale
era avvenuta mediante la presentazione della dichiarazione congiunta".
Per la cassazione ricorre la P., con unico motivo illustrato da memorie.
L'Amministrazione finanziaria intimata, previo deposito di un atto di
costituzione, ha partecipato alla discussione.

Diritto - La contribuente denunzia violazione e falsa applicazione
dell'art. 17 della L. n. 114/1977, sotto un duplice profilo: dalla
complessiva lettura del testo normativo risulta che


2003-03-30 Segnalato da FrancoIonadi Euro








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