Contenzioso tributario - Produzione di nuovi documenti in appello - Commento a Cassazione 11.2.2003 n. 2027 (Tributario)
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Segnalato da FrancoIonadi Euro Approfondimento
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"La Corte di cassazione, con sentenza n. 2027 dell'11 febbraio 2003, ha dichiarato ammissibile la produzione di nuovi documenti nel giudizio di secondo grado, indipendentemente dall'impossibilità dell'interessato di produrli in prima istanza per causa a lui non imputabile.
La norma presa in esame dalla Suprema corte è l'articolo 58 del decreto legislativo n. 546 del 1992, che riconosce la facoltà delle parti di produrre in appello nuovi documenti, ponendo rigorose limitazioni sulla possibilità di proporre nuove domande (divieto dello ius novorum), eccezioni e prove.
Come è noto, nel giudizio di appello non possono proporsi domande nuove e, nel caso, devono dichiarasi inammissibili d'ufficio.
Al giudice d'appello, però, è riconosciuta la possibilità di esaminare le domande proposte in primo grado sulle quali lo stesso giudice abbia omesso di pronunciarsi con sentenza. In tale ipotesi, infatti, non ricorre il divieto di proposizione di domande nuove, in quanto non risulta violato il principio del doppio grado di giurisdizione e quello del divieto di ampliamento del tema decidendum..." (Da www.fiscooggi.it).
Link: http://www.fiscooggi.it/reader/drvisapi.dll?MIval=
2003-03-21 Segnalato da FrancoIonadi Euro Approfondimento
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