Diritto Tributario

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A cura dell'avv. Franco Ionadi e del dott. Spataro



Imposte dirette - Accertamento in base a parametri - Irrilevanza della mancata adesione del contribuente ai fini della fondatezza della pretesa fiscal


2003-03-16
abstract: Imposte dirette - Accertamento in base a parametri - Irrilevanza della mancata a ...

Segnalato da FrancoIonadi Euro


L

La mancata adesione del contribuente al contraddittorio con l'ufficio
impositore non puo' assurgere a valida e unica motivazione dell'accertamento
di maggiori ricavi, posto che la stessa mancata adesione, oltre a esprimere
l'esercizio di un diritto potestativo non e' idonea a conferire fondatezza
alla pretesa fiscale.

* Massima redatta dal Servizio di documentazione Tibutario.

Testo:
OGGETTO DELLA DOMANDA, MOTIVI DELLA SENTENZA

Con atto introduttivo del presente giudizio RGA 1261/01, depositato il 26
luglio 2001, l'Agenzia delle Entrate -Ufficio di Perugia-, in persona del
suo Direttore pro tempore, ha proposto appello avverso la epigrafata
sentenza della Commissione Tributaria -Sez.VII- di Perugia pronunciata sul
ricorso prodotto dalla contribuente ..................

FATTO

Con atto ritualmente notificato in .................. il 6 dicembre 1999
l'Ufficio delle Entrate di Perugia invitava la contribuente
....................... al contraddittorio per la definizione
dell'accertamento per l'anno d'imposta 1995. Con verbale di contraddittorio
redatto il 29 dicembre 1999, l'Ufficio prendeva atto che la parte, mediante
un suo delegato, dichiarava:"..... tenuto conto delle sue particolari
condizioni familiari nonche' quelli(e) inerenti la propria attivita'
d'impresa, non intende aderire al contraddittorio per la definizione
dell'accertamento con adesione sulla base dei parametri" (stabiliti dal
D.P.C.M.29.0l.96).
L'Ufficio, pertanto, emetteva e notificava l'avviso di accertamento
n.8730006407 per l'anno 1995, con il quale recuperava maggiori imposte sui
redditi, sul valore aggiunto nonche' maggiore Contributo al servizio
Sanitario Nazionale -ivi con irrogazione di sanzioni- sulla base di un
reddito imponibile di L.29.040.000, determinato in attuazione dell'art.3,
commi 181 e 183 della legge 28 dicembre 1995, n.549, a fronte di quello
dichiarato di L.23.546.000.

L'avviso formava oggetto di gravame davanti alla Commissione Tributaria
Provinciale di Perugia, opponendo che "l'accertamento condotto
dall'Amministrazione Finanziaria sulla base dei parametri di cui al Dpcm del
29 gennaio 1996 se consente di determinare i ricavi, i compensi ed il volume
d'affari fondatamente attribuibili al contribuente in base alle
caratteristiche ed alla condizioni di esercizio della specifica attivita'
svolta, astrae sicuramente dalla specificita' del caso singolo,
relativamente al quale non ci si puo' comunque esimere dall'illustrare il
contesto in cui la ricorrente opera. Nel solo centro di ..................",
all'epoca, erano "presenti circa sei lavanderie.....................".

L'adita Commissione di prime cure con sentenza n.83/07/O1, depositata il 26
aprile 2001. accoglieva il ricorso, con compensazione delle spese,
osservando:
1-"La parte, la quale si era opposta anche all'accertament


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2003-03-16 Segnalato da FrancoIonadi Euro








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