Diritto Tributario

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Cartella di pagamento - Irricevibilità del ricorso proposto oltre il termine perentorio - Sentenza Commissione Tributaria Regionale Umbria 30.1.2003


2003-03-16
abstract: Cartella di pagamento - Irricevibilità del ricorso proposto oltre il termine per ...

Segnalato da FrancoIonadi Euro


E

E' irricevibile il ricorso proposto avverso la cartella esattoriale
depositato oltre il termine perentorio di 60 giorni dalla notifica della
cartella stessa.

* Massima redatta dal Servizio di documentazione Tributaria.

Testo:
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

FATTI

---------------,quale rappresentante legale della Societa' ------------ di
Terni, con ricorso prestato e depositato il 24 settembre 1998, si oppone
alla cartella esattoriale N -------- notificata in data 1/2/1998
dall'Ufficio II.DD. di Terni che richiedeva il versamento dell'Irpef per un
importo totale di L.4.199.220, ritenendo l'Ufficio, che il versamento della
prima rata del condono, fatto dalla Societa' medesima ai sensi della legge
L. 413/91, non sia stato effettuato.
In via principale, la parte sostiene nel ricorso, che la cartella
risulta essere notificata oltre il termine di presentazione che risulta
essere il 31 Dicembre 1997, in quanto l'art. 39 della Legge 413/91 determina
i termini per procedere alla rettifica e liquidazione delle imposte da
Condono e rimanda per quanto riguarda all'art. 17 del D.P.R. 602/73 che
stabilisce a pena di decadenza che le imposte liquidate devono essere
iscritte in ruoli consegnati alla Direzione regionale delle Entrate entro il
31/12 del quinto anno successivo a quello in cui e' stata presentata la
dichiarazione.
Nel merito sostiene, in via secondaria, che la societa' ---------- dalla
data di adesione al condono (Legge 413/91) alla data di notifica della
cartella esattoriale, ha subito modifiche societarie che hanno determinato
mutamenti sia nell'assetto societario sia nella gestione.
Tali cambiamenti hanno determinato anche la perdita di documenti,
pertanto, non siamo in grado di fornire all'Amministrazione prove concrete
circa l'effettivo pagamento della III rata.
Tuttavia avendo curato il condono anche per altre societa' ed avendo
provveduto per le stesse al regolare adempimento delle obbligazioni
derivanti dal condono, riteniamo che sussistano notevoli possibilita' che
anche per la societa' in oggetto si sia provveduto al regolare pagamento
della rata.
L'Ufficio, con memoria del 13 ottobre 2000, sostiene l'inammissibilita'
del ricorso della Societa' poiche' presentato dopo i 60 giorni dalla
notifica.
Nel merito sostiene che l'art. 152 del C.P.C. dispone che i termini
stabiliti dalla Legge sono ordinatori tranne che la Legge stessa li dichiari
perentori e a proposito ricorda la sentenza della Corte di Cassazione.
I giudici di primo grado con sentenza n.351/03/00 dell'11 dicembre 2000,
accolgono il ricorso.
Osservano che i comunicati stampa del Ministero delle Finanze hanno
stabilito il 18/7/98 il termine utile per il versamento delle imposte senza
incorrere nell'addebito di interessi di mora e di ulteriori sanzioni e il
24/9/198 il termine per presentare il ricorso, per cui la richiesta di
inammissibilita' presentata dall'ufficio II.DD. di Terni e


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2003-03-16 Segnalato da FrancoIonadi Euro








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