Diritto Tributario

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A cura dell'avv. Franco Ionadi e del dott. Spataro



INVIM - Terreni inseriti in strumenti urbanistici in corso di approvazione - Esclusione della tassazione secondo il valore venale - Sentenza Cassazio


2003-03-12
abstract: INVIM - Terreni inseriti in strumenti urbanistici in corso di approvazione - Es ...

Segnalato da FrancoIonadi Euro


I

In tema di INVIM straordinaria, la determinazione del valore finale dei
terreni, va compiuta ai sensi dell'art. 1, comma ottavo, del D.L. n. 299 del
1991 (convertito nella legge n. 363 del 1991), moltiplicando il reddito
dominicale iscritto in catasto. Tuttavia, nel caso che si tratti di terreni
per i quali <>, ossia di terreni inseriti in strumenti urbanistici che non
hanno completato il loro procedimento di formazione, opera la regola
generale del riferimento al valore di mercato, in ragione del mutamento
della destinazione legale del bene, passata da agricola a edificatoria.
Pertanto, quando il terreno sia preso in considerazione da uno strumento
urbanistico in corso d'approvazione, non puo' passarsi dalla tassazione con
criterio tabellare a quella secondo il valore venale.

Massima tratta dal CED della Cassazione.

Testo:
Con riguardo all'Invim straordinaria dovuta ai sensi del D.L. 13
settembre 1991, n. 299 (convertito, con modificazioni, in L. 18 novembre
1991, n. 363) dalla F. S.n.c. di R.V.L. & C., l'ufficio del registro di
Gioia del Colle ha determinato in lire 1.040.000.000 il valore finale di
terreni, considerandoli edificabili, non agricoli, come invece indicato
nella dichiarazione, ove tale valore era stato fissato nella misura di lire
15.500.000 (di poco superiore a quella "tabellare").
La societa' ha impugnato il relativo avviso, sostenendo che, alla data
di riferimento della tassazione (31 ottobre 1991) era da reputarsi
persistente la natura agricola dei terreni, in quanto il piano regolatore
generale, il quale prevedeva la destinazione edificatoria, era stato
adottato dal consiglio comunale con delibera del 14 marzo 1990, ma non aveva
ancora ricevuto la prescritta approvazione del Presidente della regione.
La Commissione tributaria provinciale di Bari ha condiviso la tesi della
contribuente.
La Commissione tributaria regionale della Puglia, su gravame
dell'ufficio, ha invece ritenuto legittimo l'accertamento, osservando che
detta approvazione regionale ha efficacia retroattiva, che il piano
regolatore, fin dal momento della sua adozione, conferisce un maggiore peso
economico ai fondi rustici di cui preveda l'edificabilita', e che inoltre la
societa' non aveva dimostrato il perdurare dell'impiego agricolo dopo tale
momento.
La F. S.n.c., con ricorso notificato il 10 dicembre 2001 al Ministero
delle finanze ed all'Agenzia delle Entrate, ha chiesto la cassazione della
sentenza di secondo grado, con due censure connesse, addebitando alla
Commissione regionale la violazione degli artt. 1 del D.L. n. 299 del 1991,
51 e 52 del D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131 e 2697 del codice civile, nonche'
vizio di motivazione.
La ricorrente rinnova la tesi avanzata in sede di merito; aggiunge che
la Commissione regionale doveva desumere dagli atti di causa il protrarsi
dell'uso agricolo dei terreni, e comunque fare carico all'ufficio di fornire
la prova dell'assunta edificabilita' e del maggiore valore riportato
nell'accertamento.
Le parti intimate non hanno svolto controdeduzioni.

Diritto - Il ricorso e' fondato, sulla scorta e nei limiti delle
considerazioni seguenti.


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2003-03-12 Segnalato da FrancoIonadi Euro








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