Diritto Tributario

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A cura dell'avv. Franco Ionadi e del dott. Spataro



Riscossione - Impignorabilità delle somme riscosse dagli istituti di credito delegati alla riscossione dei tributi - Sentenza Cassazione 15.1.2003 n.


2003-03-12
abstract: Riscossione - Impignorabilità delle somme riscosse dagli istituti di credito del ...

Segnalato da FrancoIonadi Euro


L

L'obbligazione dell'istituto di credito avente ad oggetto il versamento, in
favore della p.a., delle somme ricevute quale delegato al pagamento di
tributi, pur non avendo natura tributaria per mancanza di qualsiasi
presupposto impositivo, conserva natura pubblicistica in quanto avente per
oggetto somme acquisite in pagamento di imposte, con la conseguenza della
impignorabilita' delle somme stesse.

Massima tratta dal CED della Cassazione.

Testo:
Con citazione 14/15 gennaio 1991, il Ministero delle finanze conveniva
in giudizio, avanti al Tribunale di Vibo Valentia, M.L.P. e V.P. per sentir
dichiarare la nullita' dei pignoramenti di somme, sino alla concorrenza di
lire 750.000.000, dalle medesime effettuati presso le filiali di Vibo
Valentia del B.d.N., della B.N.L. e della B.C.I.
Affermava che nell'atto di pignoramento non era indicato il titolo e
l'oggetto del credito; che le somme in questione erano state versate in
pagamento di tributi ed erano pertanto impignorabili; che M.L.P. e V.P.
avevano confusamente pignorato i crediti del Ministero delle finanze,
dell'ufficio imposte dirette di Vibo Valentia e della sezione della
Tesoreria provinciale, con cio' abnormemente indicando il debitore
esecutato. L'atto era notificato alla B.N.L.
M.L.P. e V.P. si costituivano chiedendo il rigetto dell'opposizione.
La B.C.I. spiegava intervento volontario e chiedeva accogliersi
l'opposizione relativamente alle somme riscosse a titolo di Irpef e Ilor.
Veniva quindi integrato il contraddittorio nei confronti del B.d.N.
Con sentenza 11 dicembre 1995-16 marzo 1996 il Tribunale di Vibo
Valentia dichiarava la pignorabilita' delle somme in oggetto; condannava il
Ministero delle finanze al rimborso delle spese di lite in favore di M.L.P.
e V.P., compensava le spese tra M.L.P. e V.P. e la B.N.L. e la C.;
dichiarava nulla dovuto per spese dal B.d.N., contumace.
Proponeva appello il Ministero delle finanze nei confronti di M.L.P. e
V.P., deducendo l'impignorabilita' delle somme in questione perche' riscosse
in pagamento di tributi. Le appellate si costituivano chiedendo il rigetto
del gravame e proponendo appello incidentale per ottenere la condanna delle
banche alla rifusione delle spese di lite di primo grado.
Veniva integrato il contraddittorio nei confronti delle banche che si
costituivano chiedendo l'accoglimento dell'opposizione per le ragioni gia'
esposte nell'atto introduttivo del giudizio, nonche' sull'assunto del
difetto di legittimazione passiva del Ministero delle finanze.
La B.N.L. e la C. chiedevano altresi' il rigetto dell'appello
incidentale di M.L.P. e V.P.
La Corte di Catanzaro, con sentenza 5 ottobre 1998, dichiarava
inammissibile l'appello incidentale di M.L.P. e V.P. e accoglieva l'appello
principale dichiarando l'impignorabilita' dei crediti esecutati.
Osservava che l'appello incidentale era tardivo e in quanto autonomo era
inammissibile ex art. 334 del codice di procedura civile.
Rilevava che unico motivo di gravame formulato dal Ministero era la
questione della impignorabilita' delle somme; che solamente su tale
questione si era pronunciato il Tribunale sul presupposto di essere stato
adito soltanto con opposizione all'esecuzione, mentre le altre deduzioni del
Ministero attenevano alla diversa fattispecie dell'opposizi


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2003-03-12 Segnalato da FrancoIonadi Euro








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