Diritto Tributario

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A cura dell'avv. Franco Ionadi e del dott. Spataro



Contenzioso tributario - Legittimazione attiva - Ricorso per cassazione proposto da società di capitali sorta per trasformazione di precedente societ


2003-03-12
abstract: Contenzioso tributario - Legittimazione attiva - Ricorso per cassazione proposto ...

Segnalato da FrancoIonadi Euro


Q

Qualora il giudizio di appello si sia svolto nei confronti di una
determinata societa' di persone ma il ricorso per cassazione sia stato
proposto da una societa' di capitali, ancorche' avente la stessa
denominazione sociale, e' necessario, ove la controparte contesti
l'identita' soggettiva della ricorrente e la conseguente legittimazione
processuale, che quest'ultima dimostri, a pena di inammissibilita' del
ricorso, l'avvenuta sua trasformazione dalla societa' originariamente
costituita, a norma dell'art. 372 cod. proc. civ., mediante deposito e
comunicazione alla parte avversaria della copia dell'atto pubblico previsto
dall'art. 2498 cod.civ..

Massima tratta dal CED della Cassazione.

Testo:
La D. S.r.l. con rogito per notaio P. del 20 giugno 1983 acquistava
dalla D. S.n.c. un appezzamento di terreno in... per il prezzo dichiarato di
L. 3.500.000 ed indicava, ai fini Invim, il valore iniziale del cespite in
L. 2.000.000.
Entrambi i valori erano rettificati dall'Ufficio del registro di
Frosinone, che accertava in L. 2.300.000 quello iniziale ed in L.
130.000.000 quello finale, rappresentato, quanto a L. 80.000.000, dal valore
di due fabbricati rinvenuti sul suolo dall'U.t.e. in sede di verifica.
I ricorsi della societa' acquirente e di quella venditrice avverso la
rettifica, notificata il 27 maggio 1985, erano rigettati il 23 aprile 1993
dalla Commissione tributaria di I grado di Frosinone e gli appelli dei
contribuenti erano separatamente decisi dalla Commissione tributaria
regionale del Lazio - sez. IV - che, nella medesima data del 13 novembre
1997, rigettava quello della D. S.r.l. con sentenza n. 290 e quello della D.
S.n.c. con sentenza n. 289.
Condivideva il giudice di appello, in quest'ultima pronuncia, le
argomentazioni della decisione impugnata, secondo le quali: a) la societa'
non aveva provato che i lavori di costruzione dei due fabbricati rinvenuti
dall'U.t.e. sul terreno compravenduto avessero avuto inizio successivamente
all'acquisto, essendo datate tutte le fatture esibite in un periodo
anteriore alla stipula dell'atto di compravendita; b) i fabbricati dovevano
ritenersi accessione del terreno in quanto questa non era stata esclusa
mediante atto di data certa debitamente registrato; c) il preliminare di
vendita posto in essere dalle societa' era una semplice scrittura di parte,
priva di qualsiasi autenticita' e datazione; d) la valutazione automatica di
cui all'art. 52, D.P.R. n. 131/1986, era esclusa dalla natura edificabile
del terreno; e) la richiesta di registrazione a tassa fissa e di
assoggettamento del rogito ad Iva era irricevibile per la mancanza dei
presupposti di cui all'art. 4, D.P.R. n. 633/1972, non rientrando la
costruzione di fabbricati di civile abitazione nell'ambito dell'abituale
attivita' imprenditoriale della societa' venditrice.
La S.r.l. D. ricorreva con tre mezzi per la cassazione della sentenza
pronunciata nei confronti della D. S.n.c.
Con il primo, denunciava la violazione degli artt. 52, comma 4, e 79,
comma 1, D.P.R. n. 131/1986, atteso che la destinazione agricola del suolo
compravenduto, risultante dal certificato di destinazione urbanistica
rilasciato dal Comune di... in data 30 settembre 1993, avrebbe consentito la
determinazione automatica del valore dell'immobile.


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2003-03-12 Segnalato da FrancoIonadi Euro








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