Diritto Tributario

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A cura dell'avv. Franco Ionadi e del dott. Spataro



ILOR - Impresa di intermediazione finanziaria - Rilevante componente patrimoniale dell'organizzazione imprenditoriale - Fattispecie - Sentenza Cassazi


2003-03-12
abstract: ILOR - Impresa di intermediazione finanziaria - Rilevante componente patrimonial ...

Segnalato da FrancoIonadi Euro


I

In tema di ILOR sui redditi d'impresa, e' necessario - ai fini della
decisione della controversia - accertare, ai sensi degli artt. 115 del
D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 e 2195 cod. civ., il presupposto della
esistenza di una non irrilevante componente patrimoniale della
organizzazione imprenditoriale. Quindi, poiche' anche nella attivita' di
intermediazione finanziaria, soltanto l'organizzazione incardinata su una
proprieta' capitalistica, che persegue lo scopo del profitto attraverso
l'applicazione ai mezzi di produzione della forma di lavoro acquisita,
produce reddito d'impresa ai fini ILOR, non incorre nel vizio di
ultrapetizione la sentenza che, a tal fine, prenda in considerazione in una
singola fattispecie, esaminabili analiticamente, quali univoci profili
concorrenti, l'attivita' lavorativa di terzi, la esposizione finanziaria
correlata alla acquisizione di beni strumentali, lo svolgimento
dell'attivita' in piu' immobili di diverse localita'.

Massima tratta dal CED della Cassazione.

Testo:
L'ufficio imposte dirette di Piombino emetteva nei confronti di M.E.,
esercente attivita' di intermediazione finanziaria, la cartella esattoriale
n. ------ del 1995/04, con cui ingiungeva il pagamento della somma di lire
2.192.040 per Ilor, lire 1.216.040 oltre interessi moratori e soprattasse,
relativamente all'anno di imposta 1989.
Il contribuente proponeva opposizione.
La Commissione tributaria provinciale di Livorno con sentenza n.
338/05/95 rigettava il ricorso.
Il contribuente proponeva appello.
La Commissione tributaria regionale della Toscana di Firenze con sentenza
n. 97/37/97 del 12 febbraio 1997-2 febbraio 1998 rigettava l'appello e
confermava l'impugnata decisione.
M.E. proponeva ricorso per cassazione notificato il 24 settembre 1990.
Il ricorrente deduceva due motivi: la violazione e falsa applicazione
dell'art. 342 del codice di procedura civile, in relazione all'art. 360, n.
5), del codice di procedura civile, in quanto la decisione era viziata di
ultrapetizione; la violazione e falsa applicazione dell'art. 2195 del codice
civile e del principio che determina il presupposto dell'Ilor nella
percezione dei redditi da capitale o impresa, in relazione all'art. 360 del
codice di procedura civile. Pertanto, concludeva chiedendo la cassazione
dell'impugnata sentenza con rinvio ad altro giudice di secondo grado.
Proponeva controricorso il Ministero delle finanze, a mezzo
dell'Avvocatura generale dello Stato, che, richiamando il principio
affermato dalle Sezioni Unite con sentenza n. 9459 del 1992, chiedeva il
rigetto del ricorso con ogni conseguente statuizione in ordine alle spese ed
onorari di giudizio.

Diritto - L'esaminato ricorso deve essere disatteso, in quanto sono
risultate destituite di fondamento entrambe le doglianze.
Non sussiste, innanzitutto, il denunziato vizio di ultrapetizione, ai
sensi degli artt. 342 e 360, n. 5, del codice di procedura civile, in
quanto il giudice di appello doveva occuparsi solo dell'applicabilita'
dell'art. 115 del D.P.R. n. 917/1986.
In realta', il "thema decidendum" comprendeva, indub


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2003-03-12 Segnalato da FrancoIonadi Euro








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