Diritto Tributario

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A cura dell'avv. Franco Ionadi e del dott. Spataro



ICI - Motivazione dell'avviso di accertamento - Valore al metro quadro risultante da delibera di Giunta conosciuta o conoscibile - Sentenza Commissio


2003-03-10
abstract: ICI - Motivazione dell'avviso di accertamento - Valore al metro quadro risultan ...

Segnalato da FrancoIonadi Euro


E

E' sufficientemente motivato l'avviso di accertamento che, nel determinare
la maggiore imposta ICI dovuta, fa riferimento al valore base a metro quadro
attribuito alla zona con delibera di Giunta affissa all'albo pretorio del
Comune e, quindi, conosciuta dal contribuente.

* Massima redatta dal Servizio di documentazione tributaria.

Testo:
Esposizioni dei fatti

Il Comune di Castegnero rettificava i valori delle aree edificabili
dichiarati da ====== ====== e accertava ai fini I.C.I., per l'anno 1997, la
maggiore imposta di lire 385.000 oltre sanzioni e interessi.
Veniva data applicazione alla delibera della Giunta Municipale n. 126 del
19/11/1998 che fissava il valore base a metro quadro attribuito a quei
terreni.
Il contribuente presentava ricorso e chiedeva la pronuncia di illegittimita'
e l'annullamento dell'accertamento in quanto privo di motivazione.
Lamentava che l'avviso di accertamento, ai fini del calcolo dell'imponibile
delle aree fabbricabili, faceva riferimento al valore base a metro quadro
attribuito a quelle aree con la delibera di Giunta che, a sua volta, faceva
rinvio alla allegata tabella predisposta dall'Ufficio Tecnico Comunale che
aveva proposto i criteri di classificazione delle aree e i valori ad esse
attribuiti.
Lamentava altresi' che le tabelle a loro volta richiamavano non meglio
specificati "valori medi commerciali correnti indicati da professionisti
operanti in loco".
La Commissione Tributaria Provinciale di Venezia con decisione n. 51/05/01
del 10/01/2001 respingeva il ricorso e compensava le spese.
I giudici di primo grado riconoscevano regolare l'atto di accertamento
atteso che lo stesso aveva soddisfatto l'obbligo della motivazione in quanto
conteneva i riferimenti necessari a porre il contribuente in grado di
conoscere la pretesa tributaria nei suoi elementi essenziali e, quindi, di
contestare efficacemente l"an" e il "quantum debeatur". Presenta appello il
contribuente. Sostiene che la sentenza e' solo apparentemente motivata in
quanto contiene una motivazione di mero stile.
Ribadisce quanto affermato con il ricorso introduttivo. Produce altresi' una
sentenza passata gia' in giudicato, della Commissione Tributaria Provinciale
di Vicenza, ma della Sezione 7, che ha affrontato un problema identico e
riguardante sempre il Comune di Castegnero che e' rimasto soccombente e
condannato al pagamento delle spese di giudizio.
Controdeduce il Comune. Afferma che la motivazione dell'accertamento, seppur
integrata per relazionem ad un atto diverso e conosciuto dal contribuente
(la delibera di Giunta affissa all'albo pretorio comunale) ha adeguatamente
svolto la propria funzione informativa. Il contribuente infatti ha potuto
vagliare la opportunita' di contestare la pretesa impositiva.
Chiarisce poi che la sentenza citata dal contribuente, emessa dalla
Commissione Tributaria Provinciale, si riferisce ad una vertenza diversa
rispetto a quella qui in discussione ed ha un diverso "petitum".
Soggiunge il Comune che la difensiva del contribuente non va oltre le
eccezioni di carattere formale senza sollevare alcuna contestazione in
ordine ai valori venali accertati e dell'imposta appli


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2003-03-10 Segnalato da FrancoIonadi Euro








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