Diritto Tributario

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A cura dell'avv. Franco Ionadi e del dott. Spataro



ICI - Terreni posseduti da coltivatori diretti o da imprenditori agricoli a titolo principale - Esclusione - Sentenza Commissione Tributaria Regional


2003-03-10
abstract: ICI - Terreni posseduti da coltivatori diretti o da imprenditori agricoli a tit ...

Segnalato da FrancoIonadi Euro


A

Ai sensi dell'art. 9 DLG 30 dicembre 1992, n. 504, non sono assoggettati
all'imposta comunale sugli immobili i terreni (ancorche' edificabili)
posseduti da coltivatori diretti o da imprenditori agricoli a titolo
principale.

* Massima redatta dal Servizio di documentazione tributaria.

Testo:
Il contribuente signor ====== ====== ha proposto appello avverso la
sentenza della Commissione Tributaria Provinciale di Perugia n. 587
depositata il 30 luglio 2001.
Tale sentenza aveva statuito che era dovuta l'ICI 1993 per il possesso di
alcuni terreni fabbricabili nel Comune di Foligno e che non dovevano pero'
essere corrisposte le sanzioni conseguenti "stante l'incertezza della norma".
In sede di appello il contribuente ha chiesto la riforma della sentenza
per la parte in cui aveva giudicato dovuta la sorte capitale dell'imposta.
Anche l'Ufficio si e' costituito in appello chiedendo la conferma della
statuizione sulla debenza dell'imposta e, in via riconvenzionale, la riforma
della sentenza adita per quanto riguarda le sanzioni.
Questo Giudice di secondo grado ritiene la sussistenza della pretesa
tributaria sia per quanto riguarda la debenza dell'ICI sia per le
conseguenti sanzioni.
Cio' per le seguenti ragioni, valutati gli atti e gli esiti
dibattimentali.
L'appellante risulta essere proprietario di alcune particelle catastali
di terreni edificabili siti nel territorio di Foligno. Il medesimo, per il
1993, chiedeva il rimborso dell'acconto di imposta pagato ed ometteva di
versare il saldo.
Il comma primo dell'articolo 9 del decreto legislativo n. 504/92 sancisce
che non sono assoggettati all'imposta i terreni (ancorche' edificabili)
posseduti da coltivatori diretti o da imprenditori agricoli a titolo
principale.
Il ====== nel 1993 non era certamente coltivatore diretto.
Irrilevante e' la circostanza di esserlo eventualmente stato in
precedenza.
Il medesimo, che percepiva un trattamento pensionistico conseguente al
lavoro in agricoltura, non ha provato di avere svolto attivita' di
imprenditoria agricola finalizzata alla produzione di quote significative di
reddito. Nessuna concreta indicazione e' stata fornita su tale reddito e
sulla tipologia imprenditoriale e commerciale delle produzioni agricole.
Tenuto conto del limitato dimensionamento complessivo dei terreni appare
difficile ipotizzare la strutturazione di una impresa con vocazione di
prevalenza redditizia.
Ne' tale ricostruzione logica e' stata smentita da oggettive prove
portate a sostegno della tesi attorea.
Quindi, se e' possibile ammettere che un soggetto possa intraprendere una
impresa agricola in termini diretti e principali anche senza la formale
iscrizione ad albi di categoria e se e' possibile che cio' avvenga anche in
presenza di un trattamento pensionistico di anzianita', occorre che
l'esercizio dell'attivita' imprenditoriale venga provato con elementi
oggettivi certi.
Piuttosto in fattispecie emerge un tipo di coltivazio


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2003-03-10 Segnalato da FrancoIonadi Euro








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