Diritto Tributario

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A cura dell'avv. Franco Ionadi e del dott. Spataro



IRPEG - Trattamento del disavanzo di fusione - Fattispecie - Sentenza Cassazione 9.12.2002 n. 17496(Tributario)


2003-02-23
abstract: IRPEG - Trattamento del disavanzo di fusione - Fattispecie - Sentenza Cassazion ...

Segnalato da FrancoIonadi Euro


I

In tema di imposte sui redditi e nella ipotesi di incorporazione di una
societa' di capitali le cui quote od azioni siano detenute
dall'incorporante, quest'ultima, annullando le quote od azioni medesime, ha
facolta' di recuperare contabilmente il maggior costo di esse rispetto al
minor valore "di libro" del patrimonio netto della incorporata, ove tale
differenza dipenda dall'avviamento dell'azienda dell'incorporata medesima,
iscrivendo nell'attivo del bilancio(o del conto economico)una corrispondente
posta di avviamento, senza con cio' incorrere in un incremento del reddito
tassabile, ai sensi dell'art. 123, secondo comma, del D.P.R. n. 917 del
1986, e puo' inoltre detrarre dall'imponibile quote annuali di ammortamento
del valore dell'avviamento, a norma dell'art. 68, terzo comma, del medesimo
D.P.R. n. 917 del 1986, ove l'onerosita' dell'acquisizione di tale
avviamento sia in se' evidenziata dalla contestualita' o comunque
prossimita' nel tempo dell'incorporazione rispetto all'acquisto di dette
partecipazioni, oppure, in ipotesi di soluzione di continuita' fra le due
operazioni, sia dimostrata la riferibilita' di parte del prezzo pagato per
quelle partecipazioni all'avviamento poi incamerato con la fusione.

In termini v. Cassazione, sentenze n. 9666 del 24/07/2000 e n.15732 del
13/12/2001.

Testo:
Il Ministero delle Finanze, ricorre contro la ------ S.p.a., per la
cassazione della sentenza specificata in epigrafe. La societa' resiste con
controricorso.
La societa' resistente ha proceduto all'incorporazione per fusione di
un'altra societa'. Il disavanzo di fusione (differenza tra costo della
partecipazione totalitaria e patrimonio netto), e' stato riallocato a
rivalutazione dei valori dei cespiti aziendali, con iscrizione a bilancio di
un certo valore di avviamento.
Con avviso di accertamento relativo all'anno 1990, l'ufficio finanziario
competente ha ripreso a tassazione, ai fini Irpeg ed Ilor, le relative quote
di ammortamento, ritenendo non utilizzabile il disavanzo da annullamento per
l'iscrizione di un costo ammortizzabile riferito all'avviamento
dell'incorporata, in applicazione dell'art. 123, comma 2, del Tuir cosi'
come modificato dall'art. 7, comma 6, della L. 11 marzo 1988, n. 67 (pag. 7
dell'avviso di accertamento).
La societa' ha impugnato l'avviso di accertamento con esito favorevole
in entrambi i precedenti gradi di giudizio.
A sostegno dell'odierno ricorso, il Ministero deduce, ancora una volta,
l'unico motivo della violazione dell'art. 123 del Tuir, riproponendo la tesi
della indeducibilita' degli ammortamenti riferiti alla posta avviamento. In
sostanza, il Ministero ricorrente ripropone il seguente quesito: se sia
possibile coprire il disavanzo di fusione mediante iscrizione del valore di
avviamento dell'incorporata e se, poi, siano deducibili le relative quote di
ammortamento.
Il P.G., rilevato che il problema e' stato gia' affrontato e risolto da
questa Corte, con giurisprudenza, oramai consolidata, contraria alle tesi
prospettate dal Ministero, ha chiesto che il ricorso venga dichiarato
manifestamente infondato, ai sensi dell'art. 375 del codice di procedura
civile.
Ritiene il Collegio che la richiesta del P.G.


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2003-02-23 Segnalato da FrancoIonadi Euro








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