Diritto Tributario

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A cura dell'avv. Franco Ionadi e del dott. Spataro



TARSU - Il concetto di immobile che versa in obbiettive condizioni di inutilizzabilitĂ  - Sentenza Cassazione 27.11.2002 n. 16785 (Tributario)


2003-02-23
abstract: TARSU - Il concetto di immobile che versa in obbiettive condizioni di inutiliz ...

Segnalato da FrancoIonadi Euro


I

In tema di tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani, l'art. 62,
secondo comma, D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507, nello stabilire che non sono
soggetti alla stessa i locali e le aree che "risultino in obbiettive
condizioni di non utilizzabilita'", sottrae all'imposizione gli immobili
oggettivamente inutilizzabili, e non gia' quelli lasciati in concreto
inutilizzati, per qualsiasi ragione, dai titolari della relativa
disponibilita'. (Nella fattispecie la S.C. ha escluso l'obbiettiva
inutilizzabilita' di un alloggio non abitato e non arredato, ma allacciato
ai "servizi di rete" elettrico, idrico, ecc.). f

Testo:
------, con atto del 29 marzo 1997, impugno' dinanzi alla Commissione
tributaria provinciale di Potenza la cartella di pagamento n.------,
notificatagli il 7 febbraio 1997, con la quale il Comune di Rivello gli
aveva intimato di versare L 618.000 a titolo di tassa per lo smaltimento dei
rifiuti solidi urbani relativa al 1996: per suffragare l'impugnativa,
dedusse che l'alloggio cui la contestata tassazione afferiva era privo di
arredi e non utilizzato, e che, pertanto, non producendo esso rifiuti per
obiettive condizioni di non utilizzabilita', il tributo revocato in
discussione era da ravvisare non dovuto.
La commissione adita, con sentenza del 20 maggio 1998, rigetto' il
reclamo.
Sull'appello del ------, la Commissione tributaria regionale della
Basilicata, con sentenza del 2 giugno 1999, disatteso il gravame, confermo'
la pronuncia del primo giudice rilevando non aver l'appellante "dato
adeguata prova di mancato smaltimento di rifiuti": evidenzio', al riguardo,
che "la circostanza richiamata dal contribuente che l'alloggio era privo di
arredi (non) puo' costituire condizione sufficiente a dimostrare la non
utilizzabilita' dell'immobile", in una situazione in cui questo,
incontestatamente "allacciato alla rete di servizi pubblici", si rivelava
senz'altro suscettibile di essere "arredato e disarredato" a discrezione del
relativo titolare.
------ ricorre, con due motivi, per la cassazione della sentenza da
ultimo citata, non notificata.
Il Comune di Rivello resiste al ricorso, notificatogli il 10 dicembre
1999, con controricorso del 13 gennaio 2000.

Diritto - 1. ------, con il primo motivo di ricorso, deduce che la
pronuncia nei sensi illustrati resa sulla fattispecie dalla Commissione
tributaria regionale della Basilicata andrebbe ravvisata passibile di
cassazione siccome inficiata da "violazione e falsa applicazione di legge
(art. 269 D.P.R. 10 settembre 1982, n. 915, art. 62, comma 2, D.Lgs. 15
novembre 1993, n. 507, circolare Min. fin. n. 65/E del 22 giugno 1994)".
Il ricorrente, sulla premessa che "la tassa comunale sullo smaltimento
dei rifiuti solidi urbani si configura, come un corrispettivo in forza del
quale chiunque occupi oppure conduca locali, a qualsiasi uso adibiti,
esistenti nelle zone del territorio comunale in cui i servizi sono istituiti
concorre a sopportare pro quota ed in relazione ad una tariffa parametrata
ad alcuni particolari indici, il costo di erogazione del servizio",
prospetta, innanzi tutto, che "l'art. 62 del D.Lgs. n. 507/1993 (mentre)
conferma che il presupposto dell'occupazione o detenzione di locali in uso
esclusivo o riservato ha carattere di presunzione della


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2003-02-23 Segnalato da FrancoIonadi Euro








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