Diritto Tributario

Dal 19.3.2000 la banca dati tributaria doc.

A cura dell'avv. Franco Ionadi e del dott. Spataro



Contenzioso tributario - Utilizzabilità nel giudizio tributario, quale fonte di prova, dell'accertamento contenuto in una sentenza di proscioglimento


2003-02-23
abstract: Contenzioso tributario - Utilizzabilità nel giudizio tributario, quale fonte di ...

Segnalato da FrancoIonadi Euro


N

Nel processo tributario il giudice puo' legittimamente fondare il proprio
convincimento anche sulle prove acquisite nel giudizio penale ed anche nel
caso in cui questo sia stato definito con una pronuncia non avente efficacia
di "giudicato opponibile" in sede giurisdizionale diversa da quella penale,
purche' proceda ad una propria ed autonoma valutazione, secondo la regole
proprie della distribuzione dell'onere della prova nel giudizio tributario,
degli elementi probatori acquisiti nel processo penale, i quali possono,
quantomeno, costituire fonte legittima di prova presuntiva. Ne consegue che
il giudice tributario non puo' negare in linea di principio che
l'accertamento contenuto in una sentenza di proscioglimento pronunciata ai
sensi dell'art. 425 cod. proc. pen. possa costituire fonte di prova
presuntiva, omettendo di compiere una sua autonoma valutazione degli
elementi acquisiti in sede penale.

Massima tratta dal CED della Cassazione.

Testo:
Ritenuto:
- che, con avviso di accertamento n. 3221005226, notificato il 7
maggio 1997, l'Ufficio distrettuale delle imposte dirette di Giulianova
determino', nei confronti di ------, ai sensi degli artt. 39 e 41 del D.P.R.
n. 600 del 1973, il reddito di L. 59.059.000 ai fini dell'applicazione
dell'Irpef 1991, sulla base del rilievo che la contribuente, quale titolare
dell'impresa individuale "------", non aveva presentato la dichiarazione dei
redditi;
- che, con ricorso del 29 luglio 1997 alla Commissione tributaria
provinciale di Teramo, la ------ impugno' tale avviso, chiedendone
l'annullamento e deducendo, in particolare, che, sebbene formalmente
titolare della predetta impresa individuale, essa era, in realta', mero
prestanome del marito ------, il quale, vero gestore dell'impresa stessa e
di altre societa', l'aveva coinvolta, a sua insaputa, in un vasto "giro" di
attivita' illecite;
- che il reale percettore del reddito attribuitole era lo stesso
marito;
- e che il G.I.P. presso il Tribunale di Teramo, con sentenza n.
173/96 del 23 ottobre-16 novembre 1996, pronunciata ai sensi dell'art. 425
del codice di procedura penale, aveva dichiarato non luogo a procedere nei
suoi confronti, relativamente a vari delitti, anche associativi, di frode
fiscale, per non aver commesso il fatto e perche' il fatto non costituisce
reato;
- che, in contraddittorio con l'Ufficio - che insto' per la reiezione
del ricorso - la Commissione adita, con sentenza n. 76/01/98 del 12 marzo
1998, accolse il ricorso;
- che, a seguito di appello dell'Ufficio, cui resistette la
contribuente, la Commissione tributaria regionale di L'Aquila, con sentenza
n. 141 del 4 gennaio 1999, accolse il gravame, osservando, tra l'altro, che
"questa Commissione, avendo il potere di adottare, a sostegno della propria
decisione, argomenti diversi da quelli prospettati dalle parti, ritiene...
che la sentenza di non luogo a procedere sia assolutamente priva di
efficacia extrapenale, non potendosi neppure considerarla alla stregua di
una presunzione grave, precisa e concordante in ordine alla mancanza di
legittimazione soggettiva passiva, in ambito tributario e


Link: http://www.finanze.it


2003-02-23 Segnalato da FrancoIonadi Euro








  Il testo dei provvedimenti (leggi, decreti, regolamenti, circolari, sentenze, ordinanze, decreti, le interpretazioni non rivestono carattere di ufficialità e non sono in alcun modo sostitutivi della pubblicazione ufficiale cartacea. I testi proposti non sono formulari se non la' dove espressamente indicato. I puntini sostituiscono le parti del testo non visibili per verificarne in anticipo la lunghezza.< Riproduz. anche parziale riservata - @ IusOnDemand.com - condizioni d'uso della sezione - Elenco testi - condizioni generali - privacy policy - Cookie - Login -