Diritto Tributario

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A cura dell'avv. Franco Ionadi e del dott. Spataro



Nozione di impresa commerciale in senso civilistico e fiscale - Sentenza Cassazione 2.12.2002 n. 17013 (Tributario)


2003-02-23
abstract: Nozione di impresa commerciale in senso civilistico e fiscale - Sentenza Cassazi ...

Segnalato da FrancoIonadi Euro


L

La nozione tributaristica dell'esercizio di imprese commerciali non coincide
con quella civilistica, giacche' l'art. 51 TUIR intende come tale
l'esercizio per professione abituale, ancorche' non esclusiva, delle
attivita' indicate dall'art. 2195 cod. civ., anche se non organizzate in
forma di impresa, e prescinde, quindi, dal requisito organizzativo, che
costituisce, invece, elemento qualificante e imprescindibile per la
configurazione dell'impresa commerciale agli effetti civilistici, esigendo
soltanto che l'attivita' svolta sia caratterizzata dalla professionalita'
abituale, ancorche' non esclusiva.

Testo:
Il sig. ------ ricorre per cassazione deducendo due motivi avverso la
sentenza 19 gennaio 1999, n. 28/2/99 con cui la Commissione Tributaria di
secondo grado di Bolzano, rigettava l'appello del contribuente e confermava
l'obbligo dello stesso di operare la trattenuta d'acconto sui compensi
corrisposti al sig. ------ nell'anno 1990.
La Amministrazione si costituiva con controricorso. Il contribuente ha
depositato memoria.

Diritto - Il contribuente ha dedotto, nei due articolati motivi un
complesso di argomentazioni che il Collegio ritiene in parte fondate.
Con il primo motivo di ricorso il contribuente deduce la nullita'
dell'avviso di accertamento per violazione dell'art. 42 del D.P.R. n.
600/1973 in quanto l'Amministrazione finanziaria avrebbe recepito
acriticamente le considerazioni della Guardia di finanza.
La considerazione e' infondata.
Invero cio' che rileva nella controversia tributaria non e' la maggiore
o minore autonomia della valutazione dell'Amministrazione, bensi' la sua
fondatezza.
E' infatti pacifico che l'ufficio tributario puo' sia far proprie le
deduzioni della Guardia di finanza, sia disattenderle, senza che il
contribuente abbia nessuna ragione di lagnanza. Al contribuente e'
consentito, ed ha interesse a contestare, le argomentazioni utilizzate
dall'ufficio senza che abbia alcun rilievo la fonte di queste argomentazioni.
Invero la motivazione degli atti di accertamento "per relationem", con
rinvio alle conclusioni contenute nel verbale redatto dalla Guardia di
Finanza nell'esercizio dei poteri di polizia tributaria, non e' illegittima
per mancanza di autonoma valutazione da parte dell'ufficio degli elementi da
quella acquisiti significando semplicemente che l'ufficio stesso,
condividendone le conclusioni, ha inteso realizzare una economia di
scrittura, che, avuto riguardo alla circostanza che si tratta di elementi
gia' noti al contribuente, non arreca alcun pregiudizio al corretto
svolgimento del contraddittorio (Cass. 26 febbraio 2001, n. 2780; Cass. 25
gennaio 2000, n. 793; naturalmente l'ufficio puo' legittimamente discostarsi
dalle conclusioni cui e' pervenuta la Guardia di finanza cfr. Cass. 3 aprile
2000, n. 3988).
Con il secondo motivo il contribuente deduce in primo luogo violazione
degli artt. 23 e 25 del D.P.R. n. 600/1973 e degli artt. 112 e 116 del
codice di procedura civile sostenendo che, avendo l'Ufficio posto a
fondamento della sua pretesa la qualificazione come lavoro subordinato del
rapporto del contribuente con il sig. ------, non era consentito


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2003-02-23 Segnalato da FrancoIonadi Euro








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