Diritto Tributario

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A cura dell'avv. Franco Ionadi e del dott. Spataro



Contenzioso tributario - Nullità della notifica dell'accertamento - Esclusione della sanatoria - Fattispecie - Sentenza Cassazione 9.12.2002 n. 1750


2003-02-23
abstract: Contenzioso tributario - Nullità della notifica dell'accertamento - Esclusione d ...

Segnalato da FrancoIonadi Euro


L

L'avviso di rettifica (nella specie, relativo ad imposte sui redditi) ha
natura di "provocatio ad opponendum", sicche' la nullita' della sua
notificazione non e' sanata dalla sola conseguita conoscenza dell'atto. Il
raggiungimento dello scopo di un atto processuale invalido, infatti, quale
condizione della sua sanatoria, si verifica solo quando nel procedimento si
avvera l'evento successivo cui l'atto e' preordinato, ossia quel
comportamento della parte che rappresenta l'attuazione dell'obbligo ovvero
l'adempimento dell'onere o l'esercizio del potere, la cui concretizzazione
era prevista quale effetto dell'atto viziato (nel caso in esame,
l'impugnazione dell'avviso da parte del destinatario della notificazione
nulla).

Testo:
L'ufficio... distrettuale delle imposte dirette di Pistoia emetteva il
25 settembre 1986 avviso di rettifica della dichiarazione presentata
congiuntamente per l'anno 1980 dei redditi d'impresa minore di ------ e di
partecipazione della moglie ------ .
L'avviso veniva impugnato dalla sola ------, la quale, in primo luogo,
eccepiva la nullita' della notifica dell'atto, giacche' eseguita il 3
ottobre 1986, in violazione dell'art. 17, comma 4, L. 13 aprile 1977, n.
114, "mediante consegna di copia al sig. ------ nella sua qualita' di lei
stessa che ha firmato per ricevuta" e non nei confronti del marito.
Ulteriori impugnazioni venivano proposte successivamente da ciascuno dei
coniugi avverso la successiva notifica di distinte cartelle esattoriali
delle imposte corrispondenti agli imponibili accertati e con esse. Entrambi
i contribuenti deducevano la nullita' dell'iscrizione a ruolo e, ------,
anche quella dell'accertamento, in conseguenza dell'invalidita' della
notifica dell'avviso di rettifica originariamente gia' prospettata da ------.
La Commissione tributaria di I grado di Pistoia, previa riunione dei
procedimenti, accoglieva il 23 ottobre 1990 tutti i ricorsi sul rilievo
della fondatezza dell'eccezione preliminare, dichiarando assorbito l'esame
delle ulteriori questioni sollevate, e la pronuncia, appellata dall'Ufficio,
era confermata il 1 ottobre 1997 dalla Commissione tributaria regionale
della Toscana.
Osservava il giudice del gravame che la notifica dell'avviso, intestato
ai due coniugi, mediante consegna a ------ "nella qualita' di lei stessa"
non era avvenuta nei confronti di ------ mediante consegna ad un familiare
convivente, ma della stessa co-dichiarante, e che l'obbligo di eseguire la
notifica nei confronti del solo marito, stabilito dall'art. 17 della L. n.
114/1977, escludeva una concorrente legittimazione alla notificazione della
moglie.
Soggiungeva che la nullita' verificatasi, ritualmente e tempestivamente
eccepita, non era sanabile e che l'Ufficio avrebbe potuto porre rimedio
all'invalidita' derivatane soltanto provvedendo ad una nuova e corretta
notifica.
Il Ministero delle finanze ricorreva par la cassazione della sentenza
con un duplice motivo e gli intimati non si costituivano nel giudizio.

Diritto - Il ricorrente con un primo argomento denuncia la nullita'
della sentenza impugnata per violazione e falsa applicazione dell'art. 17,
comma 4, della L. 13 aprile 1977, n. 114, dell'art. 60, comma 1


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2003-02-23 Segnalato da FrancoIonadi Euro








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