Contenzioso tributario - I destinatari della notifica del ricorso per cassazione - Sentenza Cassazione 15.11.2002 n. 16122 (Tributario)
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Segnalato da FrancoIonadi Euro Sentenza
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"Il ricorso per cassazione in materia tributaria deve essere notificato all'Agenzia delle Entrate del luogo in cui risiede il giudice e non al Direttore dell'organo periferico dell'Agenzia stessa; tuttavia, la notifica del ricorso alla agenzia presso un suo ufficio non comporta l'inesistenza del ricorso stesso, ma soltanto una nullità , sanabile con la presentazione del controricorso da parte della stessa agenzia, in persona del suo direttore. La Suprema Corte, confermando una sentenza della Commissione Tributaria Regionale della Basilicata, ha tenuto conto delle nuove disposizioni contenute nella Riforma del Ministero delle finanze e dell'amministrazione fiscale attuata nel decreto legislativo n.300/99...." (Da www.aziendalex.kataweb.it)
Link: http://www.aziendalex.kataweb.it/Article/0,1555,22
2003-02-14 Segnalato da FrancoIonadi Euro Sentenza

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