Contenzioso tributario - Le istruzioni dell'Agenzia sui giudizi di ottemperanza - Circolare n. 5 del 4.2.2003 (Tributario)
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Segnalato da FrancoIonadi Euro Approfondimento
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"La circolare 5 del 2003 reca alcune precisazioni di portata generale sulla corretta applicazione del giudizio di ottemperanza, soprattutto nei casi in cui i giudicati siano a favore dei contribuenti e gli uffici debbano pertanto adeguarsi, cosa non sempre avvenuta pacificamente in passato.
Quattro sono i punti trattati nella circolare ed in particolare:
- l’instaurazione del giudizio di ottemperanza – proponibile alla scadenza del termine entro il quale è prescritto dalla legge l’adempimento dell’ufficio. In mancanza dell’adempimento il contribuente deve mettere in mora l’Ufficio. A trenta giorni dalla notifica, si può fare il ricorso, al quale segue, da parte dell’ufficio, la presentazione delle osservazioni alla Commissione.
- la sentenza: essa deve contenere i provvedimenti necessari affinché l’ufficio esegua l’adempimento.
- l’impugnabilità della sentenza: è prevista solo per inosservanza delle norme sul procedimento, e solo in Cassazione.
- i provvedimenti dei commissari ad acta – talvolta hanno suscitato dubbi in ordine alla legittimazione ad emanare provvedimenti quali il pagamento in conto sospeso. Essendo però mutata dal marzo 2002 la situazione, perché attualmente gli uffici dell’Agenzia delle Entrate sono legittimati ad emettere l’ordine in conto sospeso, gli uffici stessi devono dunque tempestivamente emanare l’ordine in conto sospeso in tutti i casi nei quali ciò sia consentito dalle norme regolatrici dell’istituto...." (Da www.aziendalex.kataweb.it)
Link: http://www.aziendalex.kataweb.it/Article/0,1555,22
2003-02-11 Segnalato da FrancoIonadi Euro Approfondimento

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