Speciale condoni - Risposte dell'Agenzia a quesiti posti dalla stampa specializzata - Circolare 5.2.2003 n. 7 (Tributario)
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Segnalato da FrancoIonadi Euro Legge
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".....3.1 Modifiche al regime impositivo
D. La definizione dei redditi soggetti a tassazione separata è possibile solo mediante la dichiarazione integrativa di cui all'articolo 8 della legge n. 289 del 2002. Per i componenti di reddito per i quali l'ordinamento prevede l'opzione tra la tassazione ordinaria e quella separata in sede di dichiarazione integrativa è possibile modificare il regime impositivo?
R. La facoltà di optare per la tassazione ordinaria per alcuni dei redditi elencati all'art. 16 del TUIR, per i quali di regola è prevista la tassazione separata, deve essere espressamente esercitata dal contribuente nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo di imposta in cui è avvenuta o ha avuto inizio la percezione dei predetti redditi.
Ne consegue che non è possibile per il contribuente esercitare una diversa opzione, di tassazione separata o ordinaria del reddito, rispetto a quella già operata in sede di dichiarazione originaria, qualora in sede di dichiarazione integrativa, si proceda ad integrare un reddito dichiarato in modo infedele. Analogamente non è possibile assoggettare a tassazione ordinaria tutti i redditi omessi per i quali l'articolo 16 del TUIR prevede la tassazione separata...." (Da www.taxelex.it)
Link: http://www.taxelex.it/utentilex/cirfin03/cir_007e_
2003-02-07 Segnalato da FrancoIonadi Euro Legge

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