Diritto Tributario

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A cura dell'avv. Franco Ionadi e del dott. Spataro



ICI - Determinazione aliquote da parte del comune - Criteri e principi - Sentenza TAR Calabria, Catanzaro 5.12.2002 n. 3193 (Tributario)


2003-02-07
abstract: ICI - Determinazione aliquote da parte del comune - Criteri e principi - Sentenz ...

Segnalato da FrancoIonadi Euro


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"L’art. 6 del decreto legislativo n. 504 del 1992, istitutivo dell’ICI, attribuisce ai Comuni il potere di determinare annualmente l’aliquota dell’imposta stessa, con un margine di oscillazione compreso tra il 4 e il 7 per mille.
Con la sentenza n.3193 del 2002-12-05, il Tar stabilisce che: "Nel determinare l'aliquota, il Comune deve tener conto del reale fabbisogno finanziario dell'ente,attraverso un'istruttoria preventiva volta ad individuare le spese certe o facilmente prevedibili da finanziare e quindi a stabilire l'ammontare delle risorse da ricavare con il gettito dei tributi comunali, dando poi contezza in modo congruo delle ragioni che impongono all'Ente di applicare un'aliquota più gravosa rispetto ad un'altra". [1]
Nel caso de quo il Comune, con delibera di Giunta, si era limitato a confermare per l'anno 2002 le aliquote già previste per l'anno 2001, motivando con riferimento ad "esigenze" dell'Amministrazione Comunale non precedute da idonea istruttoria che potesse ricollegarsi all'effettivo fabbisogno finanziario dell'ente. Nè tale ragionamento si poteva reperire da atti collegati, quale la delibera di Consiglio approvativa del bilancio preventivo dell'ente.
Sotto il profilo del vizio di motivazione, l'atto risulta viziato per illogicità ed incoerenza nella parte in cui paventa "esigenze" che poi non vengono vagliate.
Sottolinea, ancora, il Tar che l'annullamento della delibera per vizio di motivazione si riallaccia all'indirizzo già espresso dal Consiglio di Stato circa la sindacabilità degli atti generali sotto il profilo del vizio di motivazione. Secondo tale orientamento, gli atti a contenuto generale non sono censurabili sotto il profilo del difetto di motivazione,ma sotto quello della logicità e coerenza della stessa. [2]..." (Da www.altalex.com)


Link: http://www.altalex.com/index.php?idnot=5144


2003-02-07 Segnalato da FrancoIonadi Euro








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