Diritto Tributario

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A cura dell'avv. Franco Ionadi e del dott. Spataro



Speciale condoni - Il resoconto della discussione alla Camera sul disegno di legge di conversione del DL n. 282/2000 riguardante, tra l'altro, alcune


2003-02-05
abstract: Speciale condoni - Il resoconto della discussione alla Camera sul disegno di leg ...

Segnalato da FrancoIonadi Euro


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"...L'articolo aggiuntivo 5-bis, in seguito all'approvazione della proposta emendativa del relatore, che ha recepito il contenuto di alcune proposte emendative da me presentate, interviene, tra l'altro, sui profili di rilevanza penalistica, inerenti alle preclusioni, all'accesso ed agli effetti dei benefici di cui all'articolo 7, riguardante la definizione automatica per gli anni pregressi, all'articolo 8, sull'integrazione degli imponibili per gli anni pregressi, all'articolo 9, per il cosiddetto condono tombale, all'articolo 15, sulle definizioni di accertamenti ed altri atti di contestazione, della legge n. 289 del 2002.
Tali modifiche intendono, sostanzialmente, migliorare il dettato normativo, sotto il profilo della coerenza e della certezza del diritto, anche prendendo atto dei rilievi formulati in sede di primo commento della legge n. 289 del 2002. Ricordo in sintesi che nella formulazione vigente le disposizioni in materia di sanatoria precludono l'accesso ai benefici da esse previste, per i soggetti nei cui riguardi, alla data di presentazione delle dichiarazioni integrative, sia stato già avviato un procedimento penale, di cui i medesimi soggetti abbiano avuto formale conoscenza, per i reati tributari di cui al decreto legislativo n. 74 del 2000, ovvero per i reati connessi, richiamati dalle medesime disposizioni della legge n. 289.
Stabiliscono, altresì che l'esclusione della punibilità per i reati tributari ed accessori non si applica ai procedimenti in corso. In virtù di tali previsioni, si determina, evidentemente, una sorta di asimmetria. Per altro verso, la definizione agevolata, pur regolarmente perfezionata, non ha effetto sul procedimento penale. In altri termini, poiché il procedimento penale può iniziare prima che l'interessato ne abbia avuto formale conoscenza - in pratica, questo è chiarito anche dalla circolare dell'agenzia delle entrate n. 3/E del 2002 -, essa si realizza normalmente alla data di notifica dell'avviso di conclusione delle indagini preliminari, ai sensi dell'articolo 415-bis del codice di procedura penale. Il contribuente che in assoluta buona fede abbia versato quanto dovuto ai fini del condono, tuttavia, non può avvalersi pienamente degli effetti dello stesso: questa è la incongruenza che si viene a determinare.
Le modifiche introdotte nel corso dell'esame in Commissione costituiscono, invece, un elemento di maggiore certezza ed equità. Le preclusioni all'accesso e ai benefici in relazione agli effetti penali degli stessi scattano dal momento dell'esercizio dell'azione penale, di cui l'interessato abbia formale conoscenza, entro la data di presentazione della dichiarazione per la definizione agevolata. In questo modo, si tratta di un momento, indubbiamente, determinato, in quanto lo stesso articolo 405 del codice di procedura penale identifica il momento dell'esercizio dell'azione penale con quello in cui il pubblico ministero, ove mai non ritenga di chiedere l'archiviazione, procede alla formulazione dell'imputazione (questo è il caso, ad esempio, del giudizio direttissimo o del giudizio immediato) oppure alla richiesta di rinvio a giudizio entro i termini per la chiusura delle indagini preliminari.
L'articolo 419 stabilisce che il giudice dell'udienza preliminare fa notificare all'imputato e alla persona offesa l'avviso del giorno, dell'ora e del luogo dell'udienza


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preliminare con la richiesta di rinvio a giudizio formulata dal pubblico ministero. I paletti sono: la richiesta del pubblico ministero e la fissazione da parte del giudice delle indagini preliminari - che poi diventerà giudice dell'udienza preliminare - dell'udienza preliminare. Quindi, è dalla data della notificazione di tale avviso che si determinano le preclusioni. In questo modo, si mette un punto fermo per non dare adito a interpretazioni di sorta per allargare o restringere il momento nel quale s


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