Diritto Tributario

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A cura dell'avv. Franco Ionadi e del dott. Spataro



Riscossione tributi - Sospensione della riscossione delle penalità conseguenti a violazioni ascrivibili a condotta illecita del professionista incaric


2003-02-03
abstract: Riscossione tributi - Sospensione della riscossione delle penalità conseguenti a ...

Segnalato da FrancoIonadi Euro


L

L'art. unico della legge 11 ottobre 1995, n. 423, il quale, in tema di
violazioni delle leggi tributarie, prevede la sospensione della riscossione
delle soprattasse e delle pene pecuniarie (per omesso, insufficiente o
ritardato versamento d'imposta) qualora la violazione consegua alla condotta
illecita, penalmente rilevante, di professionisti ivi indicati, va
interpretato - al fine di evitare ingiustificate disparita' di trattamento
ed in coerenza con quanto previsto dal sopravvenuto art. 6 del D.Lgs. 18
dicembre 1997, n. 472 - nel senso che la non debenza delle anzidette
soprattasse e pene pecuniarie non e' subordinata al rispetto degli
adempimenti procedurali (istanza di sospensione da parte del contribuente,
denuncia del reato all'autorita' giudiziaria, ecc.) previsti dalla medesima
menzionata legge n. 423 del 1995, e che le condizioni obiettive richiamate
dalla legge stessa possono essere fatte valere anche in sede di impugnazione
dell'atto impositivo, o chiedendo la restituzione di quanto gia' versato, e
fornendo la prova della sussistenza delle anzidette circostanze direttamente
in sede di giudizio tributario.

TESTO:
La Avvocatura dello Stato ricorre per cassazione deducendo un motivo
avverso la sentenza n. 151/7/98 del 25 settembre 1998 con cui la Commissione
tributaria regionale del Lazio rigettava l'appello dell'ufficio e della
parte privata e confermava la pronuncia di primo grado, per quanto qui
interessa, cioe' nella parte in cui aveva affermato che ------ e ------,
come eredi di ------ , avevano diritto al rimborso delle soprattasse versate
dal de cuius relative a imposte Irpef ed Ilor 1987 in quanto quest'ultimo
aveva consegnato le somme necessarie a tal ------, all'uopo delegato, che se
ne era appropriato.
I sig.ri ------ e ------ resistono con controricorso.
La Amministrazione ha depositato memoria.
Diritto
Con l'unico motivo di ricorso la Amministrazione deduce violazione e/o
errata applicazione dell'art. 1 della L. 11 ottobre 1995, n. 423,
insufficiente motivazione su un punto decisivo della controversia (art. 360,
nn. 3 e 5, del codice di procedura civile).
L'Amministrazione sostiene nella sostanza che la legge n. 423/1995 non
puo' essere invocata per chiedere il rimborso di una soprattassa gia'
versata e che la sua applicazione: richiede un insieme di adempimenti
connessi alla istanza di sospensione della riscossione che non possono
essere esperiti quando il contribuente abbia appunto provveduto al pagamento.
Il motivo di ricorso deve essere rigettato.
Occorre preliminarmente rilevare che la Amministrazione nel suo ricorso
non contesta ne' l'accertamento del giudice di merito secondo cui il sig.
------ si e' dolosamente appropriato delle somme che il contribuente gli
aveva consegnato per provvedere al pagamento delle imposte, ne' il possesso
da parte del suddetto------ di una delle qualifiche soggettive indicate
nella legge n. 423/1995 (dottore commercialista, ragioniere, consulente del
lavoro, avvocato...) Questa Corte e' quindi chiamata a pronunciarsi su un
unico problema: se la non debenza delle soprattasse nelle circostanze
descritte dalla legge 423/1995 sia subordinata al ricorso agli adempimenti
procedurali e processuali descritti nella legge stessa.
Il Collegio ritiene di dover accedere ad un'interpretazione che eviti
possibili contrasti con l'art. 3 della Costituzione e che sia c


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2003-02-03 Segnalato da FrancoIonadi Euro








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