Diritto Tributario

Dal 19.3.2000 la banca dati tributaria doc.

A cura dell'avv. Franco Ionadi e del dott. Spataro



Speciale condoni - Il testo degli emendamenti, presentati in commissione finanze, con tutte le modifiche alla normativa sui condoni - (Tributario)


2003-01-23
abstract: Speciale condoni - Il testo degli emendamenti, presentati in commissione finanze ...

Segnalato da FrancoIonadi Euro


S

STRALCIO EMENDAMENTO AL DL N. 282/2002

ARTICOLO 5-bis Modifiche alla legge 27 dicembre 2002, n. 289
1. Nella legge 27 dicembre 2002, n. 289, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 7:
1) nel comma 3, lettera c), sono aggiunte in fine le seguenti parole: «, relativamente ai quali non è stata perfezionata la definizione ai sensi dell'articolo 15»;
2) nel comma 3, lettera d) la parola: "è" è sostituita dalle seguenti: «, alla data di perfezionamento della definizione automatica di cui al presente articolo, è già»;
3) nel comma 4, le parole da "la definizione" fino alla fine del comma, sono sostituite dalle seguenti: «divenuti definitivi alla data di entrata in vigore della presente legge, la definizione è ammessa a condizione che il contribuente versi, entro la prima data di pagamento degli importi per la definizione, le somme derivanti dall'accertamento parziale, con esclusione delle sanzioni e degli interessi. Non si fa luogo a rimborso di quanto già pagato.»;
4) nel comma 5, ottavo periodo, le parole "2.000 euro" e le parole "5.000 euro" sono sostituite, rispettivamente, dalle seguenti: "3.000 euro" e "6.000 euro" e le parole: «20 giugno 2004 ed entro il 20 giugno 2005» sono sostituite dalle seguenti: «30 novembre 2003 ed entro il 20 giugno 2004»;
5) nel comma 10, secondo periodo, dopo le parole: «secondo le disposizioni del presente articolo», sono inserite le seguenti: «, escluse le somme di 300 euro previste dal comma 5, sesto periodo»;

b) all'articolo 8:

1) nel comma 3:
1.1 nel primo periodo, le parole "16 marzo 2003" sono sostituite dalle seguenti: "16 aprile 2003";
1.2 dopo il primo periodo, è inserito il seguente: «Nella dichiarazione integrativa devono essere indicati, a pena di nullità, maggiori importi dovuti almeno pari a 300 euro per ciascun periodo d'imposta.»;
1.3 al secondo periodo, le parole: «, salvo che per i periodi di imposta 1996 e 1997, per i quali la dichiarazione è presentata su supporto cartaceo», sono soppresse;
1.4 al terzo periodo:
1.4.1 le parole «per ciascun periodo d'imposta» sono soppresse;
1.4.2 le parole «2.000 euro» e le parole «5.000 euro» sono sostituite, rispettivamente, dalle seguenti: «3.000 euro» e «6.000 euro»; 1.4.3 le parole «16 marzo 2004 e il 16 marzo 2005» sono sostituite dalle seguenti: «30 novembre 2003 e il 20 giugno 2004», e le parole «17 marzo 2003» sono sostituite dalle seguenti: «17 aprile 2003»;
2) nel comma 4, le parole «21 marzo 2003» sono sostituite dalle seguenti: «24 aprile 2003», ed è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Gli istituti previdenziali non comunicano all'amministrazione finanziaria i dati indicati nella dichiarazione riservata di cui vengono a conoscenza.»;
3) nel comma 5, primo periodo, le parole «13 per cento», sono sostituite dalle seguenti: «6 per cento»;
4) nel comma 6, l'alinea è sostituita dalla seguente: «Salvo quanto stabilito al comma 7, il perfezionamento della procedura prevista dal presente articolo comporta per ciascuna annualità oggetto di integrazione ai sensi dei commi 3 e 4 e limitatamente ai maggiori imponibili o alla maggiore imposta sul valore aggiunto risultanti dalle dichiarazioni integrative aumentati del 100 per cento, ovvero alle maggiori ritenute aumentate del 50 per cento.»;
5) nel comma 6, le lettere c) e d) sono sostituite dalla seguente: «c) l'esclusione a ogni effetto della punibilità per i reati tributari di cui agli articoli 2, 3, 4, 5 e 10 del decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74 nonché per i reati previsti dagli articoli 482, 483, 484, 485, 489, 490, 491-bis e 492 del Codice penale, nonché dagli articoli 2621, 2622, e 2623 del Codice civile, quando tali reati siano stati commessi per eseguire od occultare i predetti reati tributari, ovvero per conseguirne il profitto e siano riferiti alla stessa pendenza o situazione tributaria. L'esclusione di cui alla presente lettera non si applica ai procedimenti in corso dei quali il contribuente ha avuto


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2003-01-23 Segnalato da FrancoIonadi Euro








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