Speciale condoni - Definizione agevolata per imposte di registro, ipotecarie, catastali successioni e INVIM - Stralcio circolare n. 3/2003 (Tributar
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Segnalato da FrancoIonadi Euro Approfondimento
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DEFINIZIONE AGEVOLATA AI FINI DELLE IMPOSTE DI REGISTRO, IPOTECARIA, CATASTALE SULLE SUCCESSIONI E DONAZIONI E SULL’INCREMENTO DI VALORE DEGLI IMMOBILI
Ambito di applicazione
Tributi ammessi alla definizione
L’articolo 11 della legge finanziaria per il 2003 prevede la definizione agevolata ai fini dell’imposta di registro, ipotecaria, catastale, sulle successioni e donazioni e sull’incremento di valore degli immobili. Inoltre tra i tributi ammessi alla definizione agevolata è da ricomprendere anche l’imposta sostitutiva dell’INVIM di cui all’articolo 11, comma 3, del DECRETO-LEGGE 28 marzo 1997, n. 79 (convertito dalla legge 28 maggio 1997, n. 140), poiché la stessa sostituisce l’imposta comunale sull’incremento di valore degli immobili nei trasferimenti per successione di diritti di proprietà e diritti reali di godimento sugli immobili.
Il comma 1 consente al contribuente, che presenti apposita istanza entro il 16 marzo 2003, di definire, con l’aumento del 25 per cento, i valori nonché gli incrementi di valore, dei beni, assoggettabili a procedimento di valutazione, dichiarati negli atti ovvero nelle denunce o dichiarazioni.
Il beneficio tributario trova applicazione anche nell’ipotesi in cui nell’atto o nella denuncia non sia indicato il corrispettivo o il valore imponibile e vi abbia provveduto, a norma di legge, l’ufficio, il valore determinato da quest’ultimo è da ritenere, infatti, sostitutivo di quello omesso dal contribuente.
I rapporti tributari interessati sono quelli relativi ad atti pubblici formati e a scritture private autenticate entro il 30 novembre 2002, a scritture private non autenticate registrate e a dichiarazioni e denunce presentate entro la stessa data.
Questa definizione automatica riguarda soltanto il valore dei beni (nonché l’incremento di valore) per il quale l’ufficio può esercitare l’attività di accertamento ed emettere, quindi, l’avviso di rettifica e di liquidazione della maggiore imposta previsto dalle singole leggi d’imposta: Testo unico dell’imposta di registro, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, articolo 52, comma 1; testo unico dell’imposta sulle successioni e donazioni, approvato con decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 346, articolo 34, comma 1; testo unico delle imposte ipotecaria e catastale, approvato con decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 347, articolo 13, comma 1; decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 643, articolo 20, comma 1 (INVIM).
La definizione automatica spetta anche se chiesta per alcuni dei beni, oggetto dell’atto o della dichiarazione, assoggettabili a valutazione (ad esempio se in una successione sono presenti diversi terreni edificabili ed un’azienda, la definizione agevolata può essere chiesta anche per uno solo dei terreni edificabili).
Valori non ammessi alla definizione
Restano esclusi dalla definizione agevolata i valori dei beni non suscettibili di accertamento da parte degli uffici impositori e, quindi, quelli determinati con criteri automatici. Più in particolare è escluso il valore degli immobili non ancora iscritti al catasto edilizio e urbano con attribuzione di rendita, per i quali il contribuente abbia chiesto l’applicazione del criterio tabellare di determinazione del valore - mediante l’utilizzo delle rendite catastali – ed eseguito tutti gli adempimenti in applicazione dell’articolo 12 del decreto legge 14 marzo 1988, n. 70 (convertito dalla legge 13 maggio 1988, n. 154). Causa di tale esclusione è l’assenza del procedimento di valutazione, poiché l’ufficio delle Entrate non esercita un potere di accertamento, ma si limita a chiedere al contribuente la maggiore imposta dovuta a seguito della determinazione del valore sulla base della rendita catastale attribuita all’immobile dagli uffici del catasto.
Condizioni per accedere a
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2003-01-20 Segnalato da FrancoIonadi Euro Approfondimento

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