Speciale condoni - Definizione automatica dei redditi d'impresa e di lavoro autonomo per gli anni pregressi mediante autoliquidazione - Stralcio circo
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Segnalato da FrancoIonadi Euro Approfondimento
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DEFINIZIONE AUTOMATICA DI REDDITI DI IMPRESA E DI LAVORO AUTONOMO PER GLI ANNI PREGRESSI MEDIANTE AUTOLIQUIDAZIONE
Nell’ambito dei diversificati istituti di definizione previsti dalla legge finanziaria , l’articolo 7 è esclusivamente rivolto:
alle imprese e ai professionisti che hanno dichiarato ricavi e compensi nei limiti di 5.184.569 euro;
agli imprenditori agricoli esclusivamente titolari di reddito agrario ai sensi dell’articolo 29 del testo unico delle imposte dirette, nonché alle imprese di allevamento di cui all’articolo 78 del medesimo testo unico.
I contribuenti interessati possono singolarmente definire le annualità dal 1997 al 2001 per le quali le prescritte dichiarazioni sono state presentate entro il 31 ottobre 2002.
Si precisa al riguardo che, per espressa previsione del comma 16, i contribuenti che successivamente al 30 settembre 2002 hanno presentato dichiarazione integrativa ai sensi dell’articolo 2, comma 8-bis, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998 n. 322, possono effettuare la definizione sulla base della dichiarazione originariamente presentata, rinunciando agli effetti favorevoli della dichiarazione integrativa.
Periodi d’imposta definibili
L’articolo 7 prevede la possibilità di definire i redditi di impresa e di lavoro autonomo professionale ed artistico riguardanti le annualità d’imposta per le quali le prescritte dichiarazioni sono state presentate entro il 31 ottobre 2002.
Per gli stessi periodi d’imposta possono inoltre essere definiti i redditi di partecipazione prodotti:
dai soci di società di persone che producono redditi d’impresa e dagli associati di associazioni tra professionisti che producono redditi di lavoro autonomo;
dai coniugi delle aziende coniugali non gestite in forma societaria;
dai collaboratori dell’impresa familiare
sulla base della definizione dei redditi di impresa e di lavoro autonomo perfezionata dalle società e associazioni, ovvero dai titolari delle aziende coniugali e delle imprese familiari
Il comma 2 prevede inoltre la definizione dei redditi agrari di cui all’articolo 29 del TUIR e dei redditi di impresa di allevamento di cui all’articolo 78 del TUIR.
Contribuenti ammessi
Sotto il profilo soggettivo rientrano, in via generale, nell’ambito applicativo dell’istituto, indipendentemente dalla natura giuridica e dal regime contabile adottato, gli esercenti attività d’impresa ovvero arti e professioni; in particolare:
persone fisiche:
imprenditori, commercianti, artigiani, intermediari del commercio;
professionisti iscritti in Albi e altri soggetti titolari di reddito di lavoro autonomo artistico e professionale;
soci di società commerciali di persone ed associati di associazioni professionali e artistiche;
coniugi delle aziende coniugali non gestite in forma societaria;
collaboratori delle aziende familiari;
società commerciali di persone:
società in nome collettivo;
società in accomandita semplice;
società di fatto esercenti attività commerciali, escluse le società semplici;
associazioni tra artisti e professionisti, comprese le società semplici costituite tra persone fisiche che hanno conseguito redditi di lavoro autonomo;
società di capitali:
società per azioni;
società in accomandita per azioni;
società a responsabilità limitata.
Tali soggetti, potenzialmente rientranti nell’area soggettiva della norma, sono ammessi a condizione che abbiano dichiarato ricavi o compensi entro il limite di 5.164.569 euro, tenuto conto degli specifici criteri previsti dal comma 1 lettere a), b), c).
Sono inoltre ammessi alla definizione automatica i soggetti esclusivamente titolari di reddito agrario e d’impresa di allevamento, rispettivamente, ai sensi degli articoli 29 e 78 del TUIR.
Esclusioni
LR
Link: http://www.iusseek.com/tributario
2003-01-20 Segnalato da FrancoIonadi Euro Approfondimento

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