Diritto Tributario

Dal 19.3.2000 la banca dati tributaria doc.

A cura dell'avv. Franco Ionadi e del dott. Spataro



Speciale condoni - Definizione automatica per gli anni pregressi - Stralcio circolare n. 3/2003 (Tributario)


2003-01-20
abstract: Speciale condoni - Definizione automatica per gli anni pregressi - Stralcio circ ...

Segnalato da FrancoIonadi Euro



DEFINIZIONE AUTOMATICA PER GLI ANNI PREGRESSI

Con la presentazione della dichiarazione prevista dall’articolo 9 della legge finanziaria 2003, i contribuenti interessati possono definire in modo automatico tutte le imposte relative ai periodi per i quali i termini di presentazione delle dichiarazioni sono scaduti entro il 31 ottobre 2002.

La dichiarazione per la definizione automatica è presentata con le medesime modalità previste, per la dichiarazione integrativa, ai commi 3 e 4 dell’articolo 8. Essa, a differenza di quella integrativa prevista dall’articolo 8 citato, non è finalizzata alla dichiarazione di maggiori imponibili ma alla esposizione dei dati necessari per determinare le somme al cui pagamento sono subordinati gli effetti della dichiarazione.

Contribuenti ammessi

Possono avvalersi delle disposizioni agevolative di cui all’articolo 9 gli stessi soggetti ammessi alla integrazione prevista dall’articolo 8, fatta eccezione per i sostituti d’imposta. Le ritenute d’acconto, infatti, non possono costituire oggetto di definizione automatica.

Si rinvia, in proposito, alle indicazioni fornite in sede di esame dell’ambito soggettivo di applicazione dell’articolo 8 ( paragrafo 2.1).

Particolare menzione meritano, tuttavia, le imprese o società in liquidazione; è stato già evidenziato che se la liquidazione si protrae oltre l’esercizio in cui ha avuto inizio, il liquidatore è tenuto a presentare la dichiarazione dei redditi sia per la residua frazione di tale esercizio sia per ciascun successivo periodo intermedio. Tali dichiarazioni intermedie, se la liquidazione non supera i tre, o i cinque esercizi, valgono a liquidare le imposte in via provvisoria, ai sensi dell’articolo 124, comma 2 del TUIR. Trattandosi di dichiarazioni provvisorie si ritiene che le stesse, a differenza di quelle che determinano in via definitiva l’IRPEF e l’IRPEG, non siano suscettibili di definizione automatica.

Periodi d’imposta definibili

Per i soggetti con esercizio coincidente con l’anno solare, i periodi d’imposta oggetto di definizione automatica, ai fini delle imposte dirette e delle altre imposte, come evidenziato con riferimento all’integrazione degli imponibili di cui all’articolo 8, sono quelli compresi tra il 1997 e il 2001, compreso il periodo relativo al 1996 se la relativa dichiarazione è stata omessa.

Per l’imposta sul valore aggiunto sono definibili le annualità dal 1998 al 2001, posto che per il 1997 i termini decadenziali previsti dall’’articolo 57 del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972 per la notifica degli avvisi di rettifica e di accertamento sono scaduti il 31 dicembre 2002; il periodo d’imposta 1997 può essere definito solo se la relativa dichiarazione è stata omessa.

Ai sensi del comma 8 dell’articolo 9, la definizione automatica deve interessare tutti i periodi d’imposta, ivi compresi quelli per i quali è stata omessa la presentazione della dichiarazione. In base al principio secondo cui la definizione automatica deve obbligatoriamente interessare, a pena di nullità, tutti i periodi d’imposta considerati dalla legge, principio correlato peraltro alla natura tipica di procedimenti definitori che – a differenza di quello previsto all’articolo 8 – non consentono di tener conto delle specifiche peculiarità della fattispecie trattata, si ritiene che debbano essere inclusi nella richiesta di definizione automatica anche i periodi d’imposta per i quali il contribuente era legittimato a non presentare la dichiarazione stessa, perché ad esempio, non era stato prodotto alcun reddito. Ovviamente non sussiste l'obbligo di includere nella definizione automatica i periodi di imposta per i quali il contribuente, persona fisica o soggetto diverso dalla persona fisica, non aveva la soggettività passiva tributaria (si pensi, ad esempio, ai periodi antecedenti alla cost


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2003-01-20 Segnalato da FrancoIonadi Euro








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