Speciale condoni - Integrazione imponibili per gli anni pregressi - Stralcio circolare n. 3/2003 (Tributario)
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Segnalato da FrancoIonadi Euro Approfondimento
I
Integrazione degli imponibili per gli anni pregressi
L’articolo 8 della finanziaria 2003 prevede la possibilità di integrare le dichiarazioni relative ai periodi d’imposta per i quali i termini di presentazione siano scaduti entro il 31 ottobre 2002.
I contribuenti interessati possono altresì presentare, in relazione agli stessi periodi d’imposta, le dichiarazioni a suo tempo omesse. Ai sostituti d’imposta è consentito integrare le ritenute d’imposta non operate.
Per integrare gli imponibili occorre presentare apposita dichiarazione entro il 17 marzo 2003 (il giorno 16 marzo indicato nella norma cade in giorno festivo)
Contribuenti ammessi
Possono avvalersi delle disposizioni agevolative di cui all’articolo 8 tutti i contribuenti, indipendentemente dalla forma giuridica rivestita.
Sono, in particolare, ammessi a presentare le dichiarazioni integrative i seguenti soggetti:
le persone fisiche
le imprese familiari
le società semplici
le società in nome collettivo
le società in accomandita semplice
le società di armamento
le società di fatto
le aziende coniugali gestite o meno in forma societaria
le associazioni tra professionisti
le società per azioni
le società in accomandita per azioni
le società a responsabilità limitata
le società cooperative
le società di mutua assicurazione
gli enti commerciali
gli enti non commerciali
le società e gli enti non residenti
i sostituti d’imposta, ossia i soggetti obbligati ad operare ritenute alla fonte e al versamento delle stesse, di cui al titolo III del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600
Sono di seguito individuati alcuni casi particolari di soggetti legittimati a presentare la dichiarazione integrativa.
Eredi
Gli eredi possono presentare dichiarazioni integrative per definire la posizione tributaria dei loro danti causa per i periodi d’imposta definibili secondo la normativa in esame.
In assenza di contrarie disposizioni normative, si ritiene che gli eredi possono avvalersi, anche ai fini della presentazione delle dichiarazioni integrative, del disposto degli articoli 65, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica n. 600 del 1973 e 35-bis, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, in base ai quali sono prorogati di sei mesi tutti i termini pendenti alla data del decesso ovvero scadenti entro quattro mesi da essa.
Pertanto gli eredi dei contribuenti deceduti tra il 16 dicembre 2002 e il 16 marzo 2003, possono presentare la dichiarazione integrativa relativamente alla posizione fiscale del dante causa ed effettuare i relativi versamenti entro il 16 settembre 2003.
La proroga opera anche a favore degli eredi dei soci di società di persone per gli adempimenti, successivamente illustrati, di cui al comma 11 dell’articolo 8.
Nessuna proroga dei termini è, invece, stabilita per gli eredi dei contribuenti deceduti entro il 15 dicembre 2002 che, se presentano le dichiarazioni integrative concernenti i redditi del de cuius, devono farlo nei termini ordinari.
Liquidatori
In caso di liquidazione delle imprese individuali e delle società, i liquidatori o, in mancanza, il rappresentante legale possono presentare dichiarazione integrativa ai fini delle imposte sui redditi e delle ritenute dovute, sia per i periodi d’imposta antecedenti sia per quelli successivi alla messa in liquidazione.
A tal proposito si ricorda che se la liquidazione si protrae oltre l’esercizio in cui ha avuto inizio, il liquidatore è tenuto a presentare la dichiarazione dei redditi sia per la residua frazione di tale esercizio sia per ciascun successivo periodo intermedio. Tali dichiarazioni intermedie, se la liquidazione non supera i tre o cinque esercizi consentono di liquidare le imposte in via provvisoria, ai sensi dell’articolo 124, co
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2003-01-20 Segnalato da FrancoIonadi Euro Approfondimento
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