Diritto Tributario

Dal 19.3.2000 la banca dati tributaria doc.

A cura dell'avv. Franco Ionadi e del dott. Spataro



Speciale condoni - Integrazione imponibili per gli anni pregressi - Stralcio circolare n. 3/2003 (Tributario)


2003-01-20
abstract: Speciale condoni - Integrazione imponibili per gli anni pregressi - Stralcio cir ...

Segnalato da FrancoIonadi Euro


I

Integrazione degli imponibili per gli anni pregressi

L’articolo 8 della finanziaria 2003 prevede la possibilità di integrare le dichiarazioni relative ai periodi d’imposta per i quali i termini di presentazione siano scaduti entro il 31 ottobre 2002.

I contribuenti interessati possono altresì presentare, in relazione agli stessi periodi d’imposta, le dichiarazioni a suo tempo omesse. Ai sostituti d’imposta è consentito integrare le ritenute d’imposta non operate.

Per integrare gli imponibili occorre presentare apposita dichiarazione entro il 17 marzo 2003 (il giorno 16 marzo indicato nella norma cade in giorno festivo)

Contribuenti ammessi

Possono avvalersi delle disposizioni agevolative di cui all’articolo 8 tutti i contribuenti, indipendentemente dalla forma giuridica rivestita.

Sono, in particolare, ammessi a presentare le dichiarazioni integrative i seguenti soggetti:

le persone fisiche

le imprese familiari

le società semplici

le società in nome collettivo

le società in accomandita semplice

le società di armamento

le società di fatto

le aziende coniugali gestite o meno in forma societaria

le associazioni tra professionisti

le società per azioni

le società in accomandita per azioni

le società a responsabilità limitata

le società cooperative

le società di mutua assicurazione

gli enti commerciali

gli enti non commerciali

le società e gli enti non residenti

i sostituti d’imposta, ossia i soggetti obbligati ad operare ritenute alla fonte e al versamento delle stesse, di cui al titolo III del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600

Sono di seguito individuati alcuni casi particolari di soggetti legittimati a presentare la dichiarazione integrativa.

Eredi

Gli eredi possono presentare dichiarazioni integrative per definire la posizione tributaria dei loro danti causa per i periodi d’imposta definibili secondo la normativa in esame.

In assenza di contrarie disposizioni normative, si ritiene che gli eredi possono avvalersi, anche ai fini della presentazione delle dichiarazioni integrative, del disposto degli articoli 65, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica n. 600 del 1973 e 35-bis, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, in base ai quali sono prorogati di sei mesi tutti i termini pendenti alla data del decesso ovvero scadenti entro quattro mesi da essa.

Pertanto gli eredi dei contribuenti deceduti tra il 16 dicembre 2002 e il 16 marzo 2003, possono presentare la dichiarazione integrativa relativamente alla posizione fiscale del dante causa ed effettuare i relativi versamenti entro il 16 settembre 2003.

La proroga opera anche a favore degli eredi dei soci di società di persone per gli adempimenti, successivamente illustrati, di cui al comma 11 dell’articolo 8.

Nessuna proroga dei termini è, invece, stabilita per gli eredi dei contribuenti deceduti entro il 15 dicembre 2002 che, se presentano le dichiarazioni integrative concernenti i redditi del de cuius, devono farlo nei termini ordinari.

Liquidatori

In caso di liquidazione delle imprese individuali e delle società, i liquidatori o, in mancanza, il rappresentante legale possono presentare dichiarazione integrativa ai fini delle imposte sui redditi e delle ritenute dovute, sia per i periodi d’imposta antecedenti sia per quelli successivi alla messa in liquidazione.

A tal proposito si ricorda che se la liquidazione si protrae oltre l’esercizio in cui ha avuto inizio, il liquidatore è tenuto a presentare la dichiarazione dei redditi sia per la residua frazione di tale esercizio sia per ciascun successivo periodo intermedio. Tali dichiarazioni intermedie, se la liquidazione non supera i tre o cinque esercizi consentono di liquidare le imposte in via provvisoria, ai sensi dell’articolo 124, co


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2003-01-20 Segnalato da FrancoIonadi Euro








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