Diritto Tributario

Dal 19.3.2000 la banca dati tributaria doc.

A cura dell'avv. Franco Ionadi e del dott. Spataro



Finanziaria 2003 - Chiusura delle liti fiscali pendenti - Stralcio della circolare Entrate n. 3/2003 (Tributario)


2003-01-16
abstract: Finanziaria 2003 - Chiusura delle liti fiscali pendenti - Stralcio della circola ...

Segnalato da FrancoIonadi Euro


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10 Chiusura delle liti fiscali pendenti
Ai sensi dell'articolo 16 della legge finanziaria 2003, sono
definibili le liti fiscali pendenti alla data del 1 gennaio 2003 dinanzi
alle Commissioni tributarie in ogni grado del giudizio, anche a seguito di
rinvio, nonche' quelle gia' di competenza del giudice ordinario pendenti
dinanzi al Tribunale o alla Corte d'appello.
La definizione puo' essere effettuata mediante il pagamento entro il
17 marzo 2003 - atteso che il giorno 16 fissato dalla norma cade di domenica
- di una somma pari a 150 euro, se il valore della lite e' di importo fino a
2.000 euro, ovvero di una somma pari al 10% del valore della lite se questo
e' di importo superiore. Devono inoltre essere pagate le somme dovute in
pendenza di giudizio.
Successivamente al predetto pagamento, per ciascuna lite
l'interessato dovra' presentare, entro il 21 marzo 2003, una distinta
domanda in carta libera.
Il predetto articolo 16 non prevede che la chiusura della lite
costituisca causa di esclusione della punibilita' ai fini penali.
Con la presente circolare si forniscono chiarimenti ed istruzioni in
merito alla definizione delle liti fiscali concernenti rapporti tributari di
competenza dell'Agenzia delle Entrate.
Le modalita' di versamento delle somme dovute per la definizione e di
presentazione della relativa domanda verranno determinate con provvedimento
dell'Agenzia delle Entrate.
10.1 Ambito di applicazione
Sono suscettibili di definizione le liti fiscali pendenti alla data
del 1 gennaio 2003 dinanzi:
a. alle Commissioni tributarie provinciali, regionali, di primo e
secondo grado di Trento e Bolzano e centrale, anche a seguito di
rinvio;
b. ai Tribunali o alle Corti d'appello che abbiano ad oggetto
tributi e sanzioni che dal 1 gennaio 2002 - a seguito della
modifica apportata all'articolo 2 del decreto legislativo 31
dicembre 1992, n. 546, dall'articolo 12, comma 2, della legge 28
dicembre 2001, n. 448 - rientrano nell'ambito della giurisdizione
delle Commissioni tributarie. In particolare si fa riferimento, per
quanto concerne le controversie che riguardano questa Agenzia, ai
tributi indicati nella circolare n. 25/E del 21 marzo 2002, e
precisamente:
. imposta di bollo;
. tasse sulle concessioni governative;
. tasse sui contratti di borsa;
. imposta sugli intrattenimenti e soppressa imposta sugli
spettacoli e tributi connessi;
. tasse automobilistiche.
I giudizi pendenti in Cassazione non sono ricompresi fra quelli
interessati dalle disposizioni di favore in commento.
In ordine alle tasse automobilistiche si osserva che le presenti
istruzioni si riferiscono esclusivamente a quei casi in cui la gestione del
contenzioso e' ancora attribuita agli uffici dell'Agenzia delle Entrate.
Infatti, la definizione in esame ha per oggetto esclusivamente le
co


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