Diritto Tributario

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A cura dell'avv. Franco Ionadi e del dott. Spataro



Cartelle di pagamento - Annullamento giurisdizionale del ruolo e conseguente obbligo di rimborso, anche se la sentenza non è ancora definitiva - Sen


2003-01-10
abstract: Cartelle di pagamento - Annullamento giurisdizionale del ruolo e conseguente obb ...

Segnalato da FrancoIonadi Euro


A

A fronte di una sentenza di annullamento del ruolo impugnato l’Amministrazione in causa e’ tenuta a prescindere dalla definitivita’ o meno di una sentenza e dalla tipologia del ruolo impugnato, a rimborsare al ricorrente ai sensi dell’art. 68, secondo comma, DLG 31 dicembre 1992 n. 546, le somme versate e riconosciute indebite, con la maggiorazione degli
interessi.
TESTO DELLA SENTENZA

FATTO

La Societa’ XXXXXX S.r.l. con sede in Spoleto, con appello ritualmente proposto si oppone avverso la sentenza della Commissione Tributaria Provinciale di Perugia n. 399/01/99 del 25/11/99.
L’appellante reitera e specifica le doglianze gia’ espresse nel ricorso introduttivo del primo giudizio ed illustra le ragioni dell’infondatezza delle conclusioni cui sono pervenutð i primi giudici per erroneita’ dell’interpretazione assunta nella decisione di cui si chiede la riforma.

la Societa’ suddetta, nel ricorso presentato (R.G.R. n. 1274/99) impugnava il diniego al rimborso, emesso dal Comune di Spoleto, della tassa smaltimento rifiuti solidi urbani interni, relativo agli anni 1994/1995/1996. Nel ricorso la Societa’ chiedeva il riconoscimento a titolo di rimborso la somma di L. 234.460.810, da corrispondere ai sensi dell’art. 68, c. 2 D.Lgs.
31/12/92 n. 546.
L’istanza di rimborso, rigettata dal Comune di Spoleto, e’ stata originata dall’esito della sentenza n. 351/05/98 emessa dalla Sez. 5 della Comm. Trib. Regionale la quale ha accolto la richiesta della controparte.
Nella sentenza del 25.11.99 n. 399 la commissione ha dichiarato inammissibile il ricorso per il mancato passato in giudizio della sentenza di cui si richiede l’esecuzione, cio’ in quanto previsto dall’art.70 del D.Lgs. 546/92.
La Societa’ non condivide la decisione in quanto esiste discordanza tra i motivi di fatto e di diritto esposti nel ricorso introduttivo e la pronuncia del Collegio, in quanto la Commissione ha ritenuto che sia richiesto nel ricorso, il giudizio di ottemperanza di cui all’art. 70 del D.Lgs. 546/92, il
quale configura una esecuzione forzata degli obblighi derivati dalle sentenze delle Commissioni Tributarie passate in giudicato.
La ricorrente ha evidenziato nel ricorso introduttivo la mancata attuazione da parte del comune di Spoleto, della disposizione prevista dall’art. 68 del D.Lgs 546/92, il quale stabilisce che “se il ricorso viene accolto,il Tributo corrisposto in eccedenza rispetto a quanto stabilito dalla sentenza
della Commissione Tributaria ..., deve essere rimborsato d’ufficio entro novanta giorni dalla notificazione della sentenza”.
Ha pertanto chiesto nelle conclusioni, rimborso ai sensi e per gli effetti di tale disposizione, che postula una sentenza, non ancora passata in giudicato, non entrandoci per nulla il giudizio di ottemperanza indicato nella sentenza impugnata.
Chiede, in accoglimento del presente appello, di voler riformare la sentenza di primo grado, riconoscendo la somma di L. 234.460.810 alla data del 10/02/99, oltre gli interessi, da restituire all’appellante ai sensi
dell’art. 68, c. 2 D.Lgs. 546/92.
Il Comune di Spoleto si e’ costituito nel presente giudizio depositando proprie contro deduzioni avverso i motivi di appello, ribadendo in toto, la legittimita’ della pronuncia della Commissione Tr


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2003-01-10 Segnalato da FrancoIonadi Euro








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