Accertamento tributario - In base a parametri - Legittimità e fondatezza della rettifica - Fattispecie - Sentenza Comm. Trib. Prov. Vibo Valentia 21.1
abstract: Accertamento tributario - In base a parametri - Legittimità e fondatezza della r ...
Segnalato da FrancoIonadi Euro Sentenza
F
FATTO
A)G. C. ricorre avverso l'avviso dì accertamento n. 8100002879, emesso dall'Agenzia delle Entrate di Vibo Valentia a seguito di contraddittorio nel quale, assume il medesimo, ha esposto e documentato fatti e circostanze idonei a giustificare lo scostamento tra ricavi dichiarati e quelli accertati mediante l'applicazione dei parametri di cui all'art. 3, commi 179 e segg. della legge n. 349/1995 la cui elaborazione è stata demandata dallo stesso articolo al Dipartimento delle Entrate senza imporre l'onere di divulgare neppure sommariamente i procedimenti formativi". Gli stessi, continua la medesima, hanno trovato esteriorizzazione nei D.P.C.M. 29.1.1996 e 27.3.1997 dai quali pare possa desumersi che i moltiplicatori previsti per l'accertamento della congruità del reddito vanno definiti " ... in riferimento a settori omogenei di attività, campioni di contribuenti che hanno presentato dichiarazioni dalIe quali si rilevano coerenti indici di natura economica e contabile ".
B)Eccepisce: 1) difetto di motivazione per violazione dell'art. 3 della legge n, 241/1990, dell'art. 42 del D.P.R. n. 600/1973, dell'art. 7 della legge 212/2000 per: a) mancata indicazione del procedimento di calcolo e dei criteri seguiti per la elaborazione dei parametri; b) per mancata indicazione dei criteri in base ai quali il contribuente è stato assegnato ad un gruppo piuttosto che ad un altro; c). per la misteriosità del procedimento che ha determinato l'ammontare dei maggiori ricavi; 2) contraddittorietà della motivazione dalla quale si rileva che l'Ufficio, pur riconoscendo fatti che giustificano lo scostamento, di essi non si tiene conto ai fini dell'accertamento; 3) illegittimità dei decreti per violazione dell'art. 3 della legge n. 549/1995 secondo il quale i parametri dovevano essere elaborati " in base alle caratteristiche e alle condizioni di esercizio della specifica attività svolta". 4)illegittimità dei decreti 29.1.1996 e 27.3.1997 per violazione della legge n. 400/1988 in quanto come atti di normazione secondaria avrebbero dovuto essere adottati previa acquisizione del parere del Consiglio di Stato; 5) inattendibilità dei parametri per il fatto che dalla lettura sistematica della norma istitutiva non è rilevabile la loro " ... valenza presuntiva qualificata di cui all'art. 39 del D.P.R n. 60011973 ", 6) erroneità ed infondatezza nel merito: a) per la contraddittorietà della motivazione già rilevata, e perché tra le variabili utilizzate risulta compreso il valore dei beni strumentali coincidente con il costo storico degli stessi e non "il valore fiscalmente riconosciuto", fra l'altro, nemmeno assoggettato alla riduzione del 10% e del 20% così come previsto dai decreti; b) per violazione dell'art. 4, comma 2 del D.P.C.M. 29.1.1996 per avere determinato la variabile "costo del venduto" senza tenere conto della sua diversificazione connessa alla distinzione tra cessione di beni e prestazione di servizi; 7)inapplicabilità delle sanzioni ai sensi dell'art. 192 c.p.p.. Chiede, in via principale, che venga dichiarata la nullità dell'atto impugnato ed, in via gradata, una riduzione del maggiore imponibile e la inapplícabilità delle sanzioni con ogni statuízione in ordine alle spese.
Resiste l'Ufficio sostenendo che è legittimo l'atto impugnato in quanto l'accertamento è stato eseguito mediante l'applicazione dei parametri di cui al DPCM 27.03.1997 e D.P.R, 31.03.1999, n. 195, che tale orientamento è confermato dalla Suprema Corte di Cassazione con sentenza n. 289/2002 3 e chiede il rigetto del ricorso con vittoria di spese.
DIRITTO
A)Nella prima parte introduttiva dei ricorso l'interessata evoca il contraddittorio dísposto dall'Agenzia delle Entrate, nel quale, assume, ha esposto fatti e circostanze ritenuti idonei a giustificare, sia pure parzialmente, lo scostamento tra ricavi dichiarati e quelli accertati mediante l'applicazione dei parametri. Tale deduzione viene successivamente riproposta come motivo n.2 dell'impugnativa per dimostrare contraddittorietà di motiv
2003-01-07 Segnalato da FrancoIonadi Euro Sentenza
|