Accertamento tributario - Parametri applicati ai redditi dei professionisti - Fattispecie - Sentenza Comm. Trib. Reg. Venezia 17.10.2002 (Tributario
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Segnalato da FrancoIonadi Euro Sentenza
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"Condividendo l'operato dei giudici di prima istanza, la CTR di Verona ha confermato con provvedimento del 17/10/2002 la sentenza di primo grado che aveva annullato un avviso di accertamento fondato sui parametri previsti dalla legge 549/95, emesso nei confronti di un professionista.
Nell'avviso di accertamento impugnato l'ufficio non aveva tenuto in alcun conto le difese del professionista che, tenuto a calcolare il reddito con criterio di cassa, si era visto accertare un maggior reddito per l'anno 1995, derivante da un errore d'imputazione di compensi percepiti l'anno successivo a quello della fatturazione, con conseguente violazione dell'art. 10, comma 2°, della legge 146/1998. Quest'ultimo articolo ha previsto che l'amministrazione, prima di ricorrere all'accertamento basato sugli studi di settore, deve considerare almeno tre periodi consecutivi d'imposta e procedere all'accertamento solamente quando rilevi lo scostamento in almeno due degli anni considerati.
Nonostante quest'ultima normativa non fosse ancora operante per quell'anno, la CTR di Verona ha ritenuto di estenderne l'applicabilità anche al caso de quo in quanto portatrice di un principio generale, già accolto nella Circolare Ministeriale n°117 del 13.05.96 concernente l'applicazione della legge 549/1995. Le istruzioni ministeriali, oltre a rimarcare l'esigenza di una motivazione idonea e documentata, tra i numerosi esempi, ritenuti validi per giustificare un reddito inferiore a quello presunto dai parametri, citava espressamente (punto C) anche "l'eventuale incasso di un rilevante ammontare di compensi derivanti dall'esercizio di arti e professioni in anni successivi a quello (1995) nel corso del quale sono stati sostenuti i relativi costi".
La Commissione rileva, inoltre, come la circolare ministeriale n° 157 del 07.08.2000 abbia infine fatto proprio il principio, già accolto dalla giurisprudenza, secondo il quale gli avvisi di accertamento devono essere puntualmente motivati dagli uffici facendo riferimento, oltre alle norme legittimanti la rettifica operata, anche alle risultanze del contradittorio...." (Da www.altalex.com)
Al link il testo della sentenza.
Link: http://www.altalex.com/index.php?idnot=5484
2003-01-07 Segnalato da FrancoIonadi Euro Sentenza
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