Diritto Tributario

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A cura dell'avv. Franco Ionadi e del dott. Spataro



Reati tributari - L'Agenzia delle Entrate dirama nuove istruzioni alla luce delle prununce della Cassazione in tema di continuità tra la nuova e la v


2003-01-02
abstract: Reati tributari - L'Agenzia delle Entrate dirama nuove istruzioni alla luce del ...

Segnalato da FrancoIonadi Euro


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Oggetto:
Nuova disciplina dei reati tributari - Continuita' normativa - Decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74 - Legge 7 agosto 1982, n. 516 -

Testo:
1. PREMESSA
Con la circolare ministeriale n. 154 del 4 agosto 2000 sono state impartite le prime istruzioni operative sulla nuova normativa in materia di reati tributari.
In particolare, nel paragrafo 6.4, sono state affrontate le questioni inerenti alla continuita' normativa dei reati a seguito della successione delle leggi penal tributarie.
Le numerose pronunce della Corte di Cassazione su tale problematica rendono necessarie ulteriori istruzioni agli uffici operativi.

2. UTILIZZAZIONE DI FATTURE ED ALTRI DOCUMENTI PER OPERAZIONI INESISTENTI

Con riferimento a tale fattispecie si era evidenziato il contrasto giurisprudenziale sorto in seno alla Corte di Cassazione nella valutazione della continuita' normativa tra l'art. 4, lett. d) della legge 7 agosto 1982, n. 516 - utilizzazione di fatture per operazioni inesistenti - e la
nuova fattispecie di cui all'art. 2 del decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74 concernente la dichiarazione fraudolenta.
Infatti, in un primo momento, la Suprema Corte aveva ravvisato una sorta di continuita' normativa fra le ipotesi richiamate, sull'assunto che la dichiarazione annuale fraudolenta contemplata dalla nuova disposizione costituisce "elemento specializzante" della pregressa ipotesi di frode
fiscale, la cui volizione e rappresentazione e' gia' insita nella condotta utilizzatrice, almeno a titolo di "dolo eventuale" (Cass. 29 maggio 2000, n.
6228).
In seguito, invece, veniva affermato che l'originaria fattispecie prevista dall'art. 4, lett. d) della legge n. 516 del 1982 di utilizzazione di fatture o di altri documenti per operazioni inesistenti, che non abbiano costituito il supporto documentale per l'indicazione di elementi passivi
fittizi nella dichiarazione fraudolenta, resta priva di autonoma rilevanza penale e non e' piu' configurabile come reato perche' la sanzione penale di cui all'art. 2 del d.lgs. n. 74 del 2000 e' attualmente ancorata al momento della dichiarazione annuale relativa alle imposte sui redditi o sul valore
aggiunto (tra le altre, Cass. 3 luglio 2000, n. 7589).
Le sezioni unite della Suprema Corte, aderendo sostanzialmente alla seconda tesi interpretativa, hanno enunciato il principio di diritto secondo cui "le condotte di utilizzazione di fatture o altri documenti per
operazioni inesistenti, prodromiche o strumentali rispetto alla fraudolenta indicazione di elementi passivi fittizi in una delle dichiarazioni annuali relative alle imposte sui redditi o sul valore aggiunto, supportata da tali fatture o documenti, non sono piu', di per se', previste dalla legge come
reato" (Cass. SS.UU. 7 novembre 2000, n. 27).
In sintesi, in base a quanto ampiamente esposto nella motivazione della richiamata pronuncia, la nuova fattispecie delittuosa di dichiarazione fraudolenta prevista dal d.lgs n. 74 del 2000 assorbe l'ipotesi di generica utilizzazione di fatture per operazioni inesistenti disposta dalla l. n. 516 del 1982, perche', pur contenendo alcuni elementi descrittivi della norma
preesistente, presenta tuttavia ulteriori elementi non riconducibili alla precedente figura, postulando in particolare l'"indicazione" in dichiarazione di elementi


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2003-01-02 Segnalato da FrancoIonadi Euro








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