ICI - Natura rurale dei fabbricati destinati ad allevamento avicolo e a trasformazione dei prodotti agricoli - Sentenza Comm. Trib. Prov. Vicenza 27.
abstract: ICI - Natura rurale dei fabbricati destinati ad allevamento avicolo e a trasfor ...
Segnalato da FrancoIonadi Euro Sentenza
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Massima:
I fabbricati adibiti ad allevamento avicolo e a trasformazione di prodotti agricoli devono essere considerati "rurali" ai fini dell'imposta comunale sugli immobili I.C.I.).
Testo:
LA COMMISSIONE OSSERVA
- che non si ravvisano nella fattispecie in esame validi motivi per discostarsi dalla costante giurisprudenza di questa C.T.P., che - in casi analoghi (vedansi per tutte le sentenze 453/03/01 e 454/03/01 del 9/10/2001 depositate il 16/10/2001)- ha ritenuto sussistere il requisito della ruralita' a fabbricati aventi caratteristiche analoghe a quelle dei
fabbricati in questione. E cio' in considerazione del fatto che a detti fabbricati e' stata riconosciuta la caratteristica di beni strumentali
all'attivita'agricola;
- che dalla documentazione presentata si evince come in effetti ai fabbricati "de quibus" deve essere riconosciuta questa prerogativa perche':
- il fabbricato di cui al mappale ==2/= e' adibito ad allevamento avicolo e pertanto ha i requisiti di ruralita' come evidenziato dall'art. 2 D.P.R. 139/98, dall'art. 39 D.P.R. 917/86 e dalla circolare del Ministero delle Finanze n. 50 del 20/03/2000;
- il fabbricato di cui al mappale ==1 e' adibito a trasformazione di prodotti agricoli con produzione di mangimi che esso e' utilizzato da una cooperativa (denominata ========== =========) la quale ha proprio lo scopo
di integrare e sviluppare l'attivita' dei soci al cui allevamento e' connesso, che come tale esso soddisfa alla strumentalita' dell'attivita'
agricola stessa;
- che pertanto i fabbricati in oggetto ai fini ICI devono essere ritenuti di natura rurale e che il ricorso presentato e' legittimo e deve essere accolto;
- che appare equo compensare le spese.
La Commissione quindi
P.Q.M.
Accoglie il ricorso e compensa le spese, sussistendone validi motivi.
Vicenza, 30.10.2002
Link: http://www.finanze.it
2002-12-27 Segnalato da FrancoIonadi Euro Sentenza
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