Diritto Tributario

Dal 19.3.2000 la banca dati tributaria doc.

A cura dell'avv. Franco Ionadi e del dott. Spataro



Contenzioso tributario - Costituzione per posta - Breve nota a Corte Costituzionale n. 520/2002 (Tributario)


2002-12-14
abstract: Contenzioso tributario - Costituzione per posta - Breve nota a Corte Costituzion ...

Segnalato da FrancoIonadi Euro


C

Con la sentenza n. 520 depositata il 21.11.2002, la Corte Costituzionale ha dichiarato la illegittimità costituzionale dell’art. 22, commi 1 e 2, del D. Lgs. N. 546/92, nella parte in cui non consente l’utilizzazione del servizio postale per la costituzione nel giudizio tributario.
La questione era stata sollevata sotto diversi profili:
a) per violazione dell’art. 3 della Costituzione, per la disparità di trattamento tra i contribuenti residenti nei capoluogo di provincia (sedi di commissioni tributarie) e quelli residenti in luoghi diversi, irragionevolmente penalizzati in sede di deposito dei ricorsi;
b) per violazione dell’art. 24 della Costituzione, in quanto la norma, obbligando il contribuente a recarsi personalmente presso la segreteria del giudice tributario, frapporrebbe un ingiustificato ostacolo all’acceso alla giustizia tributaria e al diritto di difesa;
c) per violazione degli artt. 76 e 77 della Costituzione, in quanto sarebbe configurabile un eccesso di delega, da parte del legislatore del D. Lgs. N. 546/92, rispetto ai principi e criteri di cui alla legge n. 413/91 la quale espressamente prevedeva che la riforma del contenzioso fosse ispirata alla previsione di un impiego massiccio del servizio postale per le comunicazioni e notificazioni.
d) per violazione dell’art. 97 della Costituzione, in considerazione dell’incidenza della esclusione dell’impiego del servizio postale sul buon andamento dell’amministrazione.
La Corte ha accolto le censure relative alla violazione degli artt. 3 e 24 Cost., sul presupposto che “…appare del tutto privo di qualsiasi razionale giustificazione assoggettare nel processo tributario …il deposito del ricorso e degli atti relativi ai fini della costituzione delle parti ad una unicità di forma consistente nella presentazione personale brevi manu…”. Il che appare irrazionale in un sistema che, per i processi civili, amministrativi e contabili, ammette il ricorso a strumenti telematici e informatici per la costituzione in giudizio.
Per giungere a tale conclusione la Corte richiama precedenti pronunce con le quali in sostanza ha giudicato incostituzionali quelle disposizioni che frappongono ingiustificati ostacoli, svincolati da un preminente interesse pubblico, ad uno svolgimento del processo in linea con la funzione ad esso assegnata oppure che impongano “…oneri …o modalità tali da rendere estremamente difficile l’esercizio del diritto di difesa o lo svolgimento di attività processuale” (Sentenze n. 113/1963; 63/1977; 47/1964; 214/1974).
In più, e con specifico riferimento al processo tributario, la Corte richiama la pronuncia (n. 189/2000) con la quale, in tema di inammissibilità del ricorso non sottoscritto da difensore abilitato, aveva dettato un criterio interpretativo che superasse le irragionevoli sanzioni formali in danno del soggetto che si intende tutelare.
La sentenza n. 520, qui commentata, avrà pertanto come effetto quello di consentire al contribuente di costituirsi in giudizio inviando il proprio fascicolo a mezzo del servizio postale. Ma essa ha anche una diversa portata in quanto, avendo richiamato in via rafforzativa le precedenti pronunce in tema di diritto di difesa e di svolgimento dell’attività processuale, suggerisce un punto di riferimento importante che l’operatore non potrà trascurare in sede di interpretazione delle norme sul contenzioso tributario in quei casi (e non sono pochi) in cui sarà chiamato a valutare il necessario rapporto di pertinenza e proporzionalità tra prescrizioni formali che stabiliscono decadenze, preclusioni, sanzioni di inammissibilità o improcedibilità, da un lato, e il sostanziale e inalienabile diritto a un equo giudizio e il conseguente sacrosanto diritto di difesa dall’altro.
Franco Ionadi


2002-12-14 Segnalato da FrancoIonadi Euro








  Il testo dei provvedimenti (leggi, decreti, regolamenti, circolari, sentenze, ordinanze, decreti, le interpretazioni non rivestono carattere di ufficialità e non sono in alcun modo sostitutivi della pubblicazione ufficiale cartacea. I testi proposti non sono formulari se non la' dove espressamente indicato. I puntini sostituiscono le parti del testo non visibili per verificarne in anticipo la lunghezza.< Riproduz. anche parziale riservata - @ IusOnDemand.com - condizioni d'uso della sezione - Elenco testi - condizioni generali - privacy policy - Cookie - Login -