IRAP - Attivita' libero professionista autonomamente organizzata (commercialista) - Fattispecie - Sent. Comm. Trib. Reg.le Emilia Romagna 23.1
abstract: IRAP - Attivita' libero professionista autonomamente organizzata (commerc ...
Segnalato da FrancoIonadi Euro Sentenza
M
MASSIMA:
Ai fini dell'imposizione IRAP un'attivita' libero professionale e' autonomamente organizzata se e' svolta senza il coordinamento ed il controllo da parte di altri soggetti; e' invece attivita' libero professionale non autonomamente organizzata quando, anche se esercitata da
professionista regolarmente inserito ad albo professionale, e' indirizzata e controllata da altri; in tale ipotesi il rapporto professionale si sviluppa con il soggetto che coordina l'attivita' e non con il committente che ha richiesto la prestazione (nella specie e' stato ritenuto che la prestazione
professionale del ricorrente e' attivita' abituale avente le caratteristiche dell'autonomia organizzativa per la presenza di tutti i requisiti come individuati, esercitata senza il coordinamento di altri soggetti e svolta
per committenti che richiedono la prestazione).
TESTO (Stralcio):
Una attivita' libero professionale e' autonomamente organizzata se la stessa e' svolta senza il coordinamento e il controllo da parte di altri soggetti, e' invece attivita' libero professionale non autonomamente organizzata quando, anche se esercitata da professionista regolarmente iscritto ad albo professionale, e' indirizzata e controllata da altri: il rapporto
professionale si sviluppa con il soggetto che coordina l'attivita' e non con il committente che ha richiesto la prestazione.
Nel caso in questione, la prestazione professionale del ricorrente e' attivita' abituale avente le caratteristiche dell'autonomia organizzativa per la presenza di tutti i requisiti come individuati, esercitata senza il coordinamento di altri soggetti e svolta per committenti che chiedono la
prestazione. P.Q.M.
La Commissione accoglie l'appello dell'Agenzia delle Entrate, spese
compensate.
Link: http://www.finanze.it
2002-12-05 Segnalato da FrancoIonadi Euro Sentenza

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