Diritto Tributario

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A cura dell'avv. Franco Ionadi e del dott. Spataro



Accertamento tributario - In base a parametri - Illegittimità - Fattispecie - Sentenza Comm. Trib. Prov.le di Lecce 20.9.2002 n. 229 (Tributario)


2002-11-25
abstract: Accertamento tributario - In base a parametri - Illegittimità - Fattispecie - Se ...

Segnalato da FrancoIonadi Euro


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MASSIMA:
I DD.PCM 29 gennaio 1996 e 27 marzo 1997 hanno natura regolamentare, in quanto espressione di attivita' normativa e non semplice potesta' amministrativa, contenenti precetti aventi carattere di generalita' ed astrattezza, innovativi dell'ordinamento anche laddove determinano una regolazione attuativa o integrativa della legge; detti decreti sono pertanto
illegittimi per mancata acquisizione del parere del Consiglio di Stato.

TESTO:

In data 22/12/2001 la Sig.ra ======== (...), nella qualita' di titolare di una carrozzeria di autoveicoli, presentava ricorso a questa Commissione Tributaria al fine di ottenere l'annullamento dell'avviso di accertamento n. RFE0000109 per l'anno 1996, delle maggiori imposte IRPEF, IVA, CSSN, CSE e sanzioni, notificatole in data 22/10/2001 dall'Agenzia delle Entrate Ufficio
di Gallipoli.
Nell'avviso l'Ufficio aveva proceduto ad accertare i maggiori ricavi, ai sensi dell'art. 39, 1 comma del DPR n. 600/73, sulla scorta dell'applicazione dei parametri di cui all'art. 3, commi 181 e 184, della L. n. 349/95.
La ricorrente, nell'atto introduttivo, contesta la legittimita' dell'avviso deducendo la sussistenza di molteplici vizi inficianti l'atto; lamentando; infine, l'applicazione acritica e meccanica dei parametri.
In particolare, in via pregiudiziale, deduceva:

a) l'eccezione di eccesso di potere per violazione delle circolari n. 117/E del 13/05/96 e n. 203/E del 20/10/99 determinanti l'inapplicabilita' dei parametri ove si constati,la natura marginale dell'attivita' esercitata;
b) la violazione dell'art. 17, 2 comma, della L. n. 400/88 sul rilievo dell'omessa richiesta ed acquisizione del parere preventivo del Consiglio di Stato, attesa la natura regolamentare dei D.P.C.M.
29/01/96 e 27/03/97 (modificativo del precedente), attuativi dell'art. 3, commi 184 e 186 della Legge n. 549/95;
c) la nullita' dell'atto impositivo per difetto di sottoscrizione, in quanto l'atto reca la firma del Capo Area e non del Dirigente dell'Ufficio;
d) il vizio di motivazione dell'atto;
e) l'inidoneita' dei parametri a costituire presunzioni legali con l'illegittima inversione dell'onere probatorio;
f) le incongruenze del modello statistico-economico a fronte della omogeneita' dei risultati, stante l'omesso discrimine territoriale e l'omesso distinguo tra beni strumentali ad alta produttivita' od obsoleti,
in quanto considerati al lordo del costo storico;
g) la intrinseca inattendibilita' dei parametri, soppiantati dai piu' sofisticati studi di settore.
Nel merito, la ricorrente, denunciato il pericolo di catastizzazione del reddito per categorie produttive omogenee, offriva elementi giustificanti la discrepanza tra quanto dichiarato e quanto accertato con lo studio
parametrico della sua attivita', attese le difficolta' gestionali e reddituali connesse allo svolgimento dell'impresa individuale, conclusasi con la cessazione dell'attivita' del 1998, nonche' il suo precario stato di
salute nel periodo d'imposta considerato.
Concludeva con le richieste di annullamento dell'atto impugnato e di condanna dell'Ufficio alle spese di giudizio, ex art. 15 D.Lgs. n. 546/92.
L'Ufficio, nelle controdeduzioni, contestando la censura del difetto di sottoscrizione ed insistendo sulla legittimita' dello strumento accertativo,
valutabile, in sede probatoria, alla stregua di presunzioni semplici non contrasta


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2002-11-25 Segnalato da FrancoIonadi Euro








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