Diritto Tributario

Dal 19.3.2000 la banca dati tributaria doc.

A cura dell'avv. Franco Ionadi e del dott. Spataro



Procedure concorsuali - Interessi su crediti tributari e privilegio - Quadro riepilogativo alla luce dell'evoluzione dell'orientamento giurisprudenzia


2002-11-18
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Segnalato da FrancoIonadi Euro


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L'interpretazione degli articoli 54 e 55, primo comma, del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 (cosiddetta legge fallimentare) ha dato luogo, in sede giurisprudenziale, a notevoli contrasti in ordine alla questione della collocabilità in via privilegiata o chirografaria degli interessi sui crediti di imposta insinuati nel fallimento.
In altri termini, è sorto il dubbio se, in sede fallimentare, il privilegio che assiste i crediti tributari si estenda ai relativi interessi, come previsto dall'art. 2749 cod. civ. nel caso di esecuzione individuale.
Infatti, il citato art. 54 della legge fallimentare - che al comma 1 riconosce il diritto di prelazione ai "creditori garantiti da ipoteca, pegno o privilegi" - al comma 3 stabilisce che "l'estensione del diritto di prelazione agli interessi è regolata dagli artt. 2788 e 2855, comma secondo e terzo, del codice civile", i quali, nell'esecuzione individuale, assicurano la prelazione agli interessi relativi a crediti assistiti, rispettivamente, da pegno e da ipoteca. Non sussiste, per contro, un analogo rinvio al citato art. 2749 che estende anche agli interessi il privilegio spettante al credito.
La questione concerne anche gli interessi maturati successivamente alla dichiarazione di fallimento in quanto il citato art. 55, primo comma, se da un lato ammette alla procedura concorsuale detti interessi solo se relativi a crediti garantiti da ipoteca, pegno o privilegio, dall'altro fa salvo "quanto è disposto dal terzo comma dell'articolo precedente" che, come esaminato, sembra riconoscere il diritto di prelazione solo agli interessi inerenti a crediti garantiti da pegno e da ipoteca.
In un primo tempo la questione si è posta proprio con riferimento ai soli interessi maturati in epoca posteriore all'apertura del fallimento, ai quali le sezioni unite della Corte di cassazione (SS.UU. 15 marzo 1982, n. 1670) avevano riconosciuto natura di crediti chirografari..." (Da www.taxelex.it)


Link: http://www.taxelex.it/utentilex/cirfin02/cir_084e_


2002-11-18 Segnalato da FrancoIonadi Euro








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