Riscossione tributi - INVIM - Pendenza del giudizio sulla liquidazione e conseguente illegittimità della riscossione dell'imposta suppletiva - Senten
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Segnalato da FrancoIonadi Euro Legge
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In pendenza di un giudizio avverso un atto d'imposizione di imposta suppletiva (nella specie, avvisi di liquidazione dell'imposta sull'incremento di valore degli immobili) l'amministrazione finanziaria non puo' procedere all'emissione di atti ulteriori, quali ingiunzioni e cartelle
di pagamento, che, in quanto direttamente finalizzati alla riscossione dell'imposta in questione, postulano la definitivita' degli atti che li abbiano preceduti.
L'art. 56, comma primo, lettera b), del d.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, dettato in materia di imposta di registro, ed applicabile anche all'INVIM in forza del rinvio dell'art. 31, primo comma, del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 643, stabilisce infatti che le imposte suppletive "sono riscosse per intero
dopo la decisione della commissione tributaria centrale o della corte d'appello o dell'ultima decisione non impugnata", ed un siffatto principio e' stato successivamente ribadito dall'art. 68, comma terzo, del D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, secondo il quale "le imposte suppletive debbono essere corrisposte dopo l'ultima sentenza non impugnata o impugnabile solo con ricorso in cassazione".
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2002-11-15 Segnalato da FrancoIonadi Euro Legge
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