Accertamento tributario - Dichiarazione dei redditi e sua emendabilità - Sentenza Cassazione SSUU civili 25.10.2002 n. 15063 (Tributario)
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Segnalato da FrancoIonadi Euro Sentenza
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"La dichiarazione dei redditi del contribuente, affetta da errore, sia esso di fatto che di diritto, commesso dal dichiarante nella sua redazione, alla luce del d.P.R. n. 600 del 1973, nel testo applicabile "ratione temporis", è - in linea di principio - emendabile e ritrattabile, quando dalla medesima possa derivare l'assoggettamento del dichiarante ad oneri contributivi diversi e piu, gravosi di quelli che, sulla base della legge, devono restare a suo carico. Cio, in quanto: la dichiarazione dei redditi non ha natura di atto negoziale e dispositivo, ma reca una mera esternazione di scienza e di giudizio, modificabile in ragione dell'acquisizione di nuovi elementi di conoscenza e di valutazione sui dati riferiti, e costituisce un momento dell'"iter" procedimentale volto all'accertamento dell'obbligazione tributaria; l'art. 9, commi 7 e 8, del d. P. R. n. 600 del 1973, nel testo vigente in quel tempo, non pone alcun limite temporale all'emendabilità e alla ritrattabilità della dichiarazione dei redditi risultanti da errori commessi dal contribuente; un sistema legislativo che intendesse negare in radice la reffificabilità della dichiarazione, darebbe luogo a un prelievo fiscale indebito e, pertanto,non compatibile con i principi costituzionali della capacità contributiva (art. 53, comma 1, Cost.) e dell'oggettiva correttezza dell'azione amministrativa (art. 97, comma 1, Cost.).
Cass. 6957/1997, 55/2001, 8972/2002, 8362/2002" (Da www.massime.it).
al link il testo integrale.
Link: http://www.massime.it/leggi.asp?nome=15063cs02.txt
2002-10-29 Segnalato da FrancoIonadi Euro Sentenza
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