Riscossione tributi - Istanza di rimborso parzialmente accolta - Formazione del silenzio-rifiuto sull'altra parte del tributo - Effetti - Sentenza C
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Segnalato da FrancoIonadi Euro Sentenza
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Qualora l'amministrazione finanziaria accolga solo parzialmente l'istanza del contribuente proposta ai sensi dell'art. 38 del d.P.R. n. 602 del 1973, rivolta ad ottenere lo sgravio e rimborso di un tributo iscritto a ruolo, il relativo provvedimento, ove evidenzi la volonta' di negare tale rimborso per l'altra parte del tributo, integra un rigetto implicito, impugnabile davanti
alle commissioni tributarie ai sensi e nel termine di cui all'art. 16 del d.P.R. 26 ottobre 1972 n. 636, decorrente dalla data di notifica del provvedimento, senza che sia possibile proporre tale impugnativa rispetto ad
una seconda e successiva istanza di rimborso, non prevista dalla norma contenuta nel citato art. 38 del d.P.R. n. 602.
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2002-10-29 Segnalato da FrancoIonadi Euro Sentenza
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