Diritto Tributario

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A cura dell'avv. Franco Ionadi e del dott. Spataro



IRPEF - Esclusione, dalla base imponibile, dei compensi aventi natura risarcitoria per danno all'immagine professionale - Sentenza Cassazione 3.9.2002


2002-10-26
abstract: IRPEF - Esclusione, dalla base imponibile, dei compensi aventi natura risarcitor ...

Segnalato da FrancoIonadi Euro


M

MASSIMA
In tema di imposte sui redditi, alla stregua del dettato dell'art. 6, secondo comma, del d.P.R. 22 dicembre 1986 n. 917 (applicabile nella specie "ratione temporis"), secondo il quale i proventi conseguiti in sostituzione di redditi e le indennita' conseguite a titolo di risarcimento di danni consistenti nella perdita di redditi costituiscono redditi della stessa
categoria di quelli sostituiti o perduti, le somme percepite dal contribuente a titolo risarcitorio sono soggette a imposizione soltanto se, e nei limiti in cui, risultino destinate a reintegrare un danno concretatosi nella mancata percezione di redditi, mentre non costituisce reddito imponibile (anteriormente all'entrata in vigore dell'art. 32, comma primo,
lett. a, del D.L. 23 febbraio 1995, n. 41, convertito in legge 22 marzo 1995, n. 85) ogni risarcimento inteso a riparare un pregiudizio di natura diversa (nella specie, con valutazione del giudice di merito adeguamente motivata, insindacabile in sede di legittimita', e' stata attribuita natura risarcitoria alla somma corrisposta al dipendente per il pregiudizio,
costituente danno emergente, all'immagine professionale in conseguenza dell'anticipata risoluzione del rapporto di lavoro, escludendosene, pertanto, l'assoggettabilita' ad IRPEF).
TESTO Fatto
==== con istanza presentata il 25 ottobre 1990 all'Intendente di finanza di Torino, chiedeva il rimborso della ritenuta Irpef di L. 63.611.564, operata sulla somma erogatagli nel medesimo anno dalla ==== a titolo di risarcimento del danno all'immagine professionale conseguente all'anticipata risoluzione del rapporto di lavoro.
Il silenzio-rifiuto dell'amministrazione finanziaria era impugnato dal contribuente davanti alla Commissione tributaria di primo grado di Frosinone, che l'11 marzo 1993 accoglieva il ricorso, e la decisione, appellata dalla Direzione regionale delle entrate del Lazio, era confermata
il 25 febbraio 1997 dalla Commissione tributaria regionale.
Premetteva il giudice di secondo grado che correttamente era stata individuata la competenza territoriale della commissione tributaria di primo grado, essendo stata l'imposta trattenuta e versata da una societa' avente sede in ====, e che l'unitarieta' dell'amministrazione finanziaria escludeva l'omessa formazione del silenzio-rifiuto sull'istanza di rimborso, benche' erroneamente presentata all'Intendente di finanza di Torino.
Osservava, nel merito, che le indennita' aggiuntive corrisposte a seguito di ingiusto licenziamento erano intassabili quando non trovano il loro fondamento nel venir meno del sinallagma contrattuale, ma ad esso erano occasionalmente collegate e dipendevano da un titolo diverso, quale nella specie il danno cagionato all'immagine del dipendente, assumendo queste in
tale caso, anche se erogate a seguito di transazione tra le parti, natura sanzionatoria per il datore di lavoro e risarcitoria per il lavoratore.
Il Ministero delle Finanze ricorreva con due motivi per la cassazione della sentenza e l'intimato non si costituiva in giudizio.
Diritto
Il ricorrente ha denunciato, con il primo motivo, la nullita' della sentenza impugnata per violazione e falsa applicazione dell'art. 38, D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, e dell'art. 16 D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 636, e per omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione, atteso che la
presentazione dell'istanza di rimborso all'Intendente di finanza di Torino, provincia di residenza del contribuente, anziche' a quello di Frosinone, nella c


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2002-10-26 Segnalato da FrancoIonadi Euro








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