Fallimento e fisco - Perdite su crediti a seguito di fallimento del debitore - Deduzione nel periodo in cui divenga certa l'esistenza della perdita
abstract: Fallimento e fisco - Perdite su crediti a seguito di fallimento del debitore - ...
Segnalato da FrancoIonadi Euro Sentenza
I
In tema di dichiarazione dei redditi d'impresa, la perdita su crediti, prevista, come deducibile dall'imponibile, dall'art. 66, comma terzo, del d.P.R. n. 917 del 1986, ove subita a seguito del fallimento del proprio debitore, non deroga al principio piu' generale stabilito nell'art. 75, comma primo, dello stesso TUIR del 1986 (che - a fini di certezza dei
componenti reddituali - stabilisce - si' - la regola della deducibilita' dei componenti negativi nell'esercizio di competenza, ma anche il rinvio della deduzione per quelli di cui non sia ancora certa l'esistenza o determinabile
in modo obiettivo l'ammontare). Conseguentemente, se e' vero che il dichiarante non puo' scegliere il periodo di esercizio in cui farla valere, essa non deve essere neppure contabilizzata necessariamente e per intero nel
periodo di esercizio in cui la procedura concorsuale si e' aperta (In applicazione di tale principio, la Corte ha respinto il ricorso dell'Amministrazione contro la sentenza della Commissione tributaria regionale che aveva ammesso la possibilita', per la societa' creditrice, di imputare le perdite su crediti subite ad un periodo diverso e successivo
rispetto a quello in cui era stato dichiarato il fallimento dei propri debitori).
Link: http://www.finanze.it
2002-10-21 Segnalato da FrancoIonadi Euro Sentenza
|