Procedimento civile - Motivi d'appello e richiamo per relationem alle difese svolte in primo grado - Inammissibilità - Sentenza Cassazione 20.9.2002
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Segnalato da FrancoIonadi Euro Sentenza
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"L'onere di specificazione dei motivi di appello imposto dall'art. 342 cod. proc. civ. non è assolto con il semplice richiamo per relationem alla comparsa conclusionale di primo grado in quanto, da una parte, i motivi di gravame devono, per dettato di legge, essere contenuti nell'atto di impugnazione e riferirsi alla decisione appellata, e tali non possono essere le osservazioni e le difese esposte prima di essa; dall'altra, perché un siffatto richiamo obbligherebbe il giudice ad quem ad un'opera di relazione e di supposizione che la legge processuale non gli affida. Ne consegue, in difetto di esposizione dei motivi specifici dell'impugnazione, la nullità dell'atto e l'inammissibilità del gravame (nella specie, la S.C. ha affermato che la Corte di merito aveva fatto buon governo delle norme processuali ritenendo formatosi il giudicato interno sul punto in esame per mancanza di valida impugnazione)." (Da www.massime.it)
Link: http://www.massime.it/leggi.asp?nome=13756c02.txt&
2002-10-10 Segnalato da FrancoIonadi Euro Sentenza
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